La cessione a terzi, anteriormente al decorso del quinquennio, di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Questo l’importante principio espresso nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 del 9 settembre 2019. Ne consegue, che devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell’agevolazione “prima casa”, nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi.
Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 E del 9 settembre 2019, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Esenzioni ed agevolazioni (benefici): Agevolazioni cd. “prima casa” – Accordo tra coniugi in sede di separazione – Trasferimento del bene ad un terzo – Trasferimento, nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio, dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa” anteriormente al decorso del quinquennio – Decadenza dall’agevolazione – Esclusione – Fondamento – Art. 19, della L 06/03/1987, n. 74 – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986