È stata pubblicata, la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 in materia di richieste di riconoscimento dell’agevolazione “prima casa”, in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione stessa.
Nel documento di prassi, evidenziato che riguardo alla emendabilità della dichiarazione di successione, la risoluzione 13 gennaio 2012, n. 8/E ha già chiarito che “i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale)”. Dai chiarimenti di cui alla citata risoluzione del 2012, precisa ora l’Agenzia delle entrate, consegue, la possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, entro il limite temporale della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.
Peraltro, osservano i tecnici di via Giorgione, in caso di dichiarazione di successione omessa, l’agevolazione ”prima casa” può essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi del citato articolo 27, comma 4 del TUS. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, si ritiene che l’agevolazione ”prima casa” non possa essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (cfr. risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).