• 26/10/2025 10:09

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 15 dicembre 2017, diffusi i chiarimenti in merito all’assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’obbligo di versamento dell’acconto IVA. Il documento, nel completare i chiarimenti resi con la procedente circolare n. 27 del 7 novembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2017, pag. 2032) rammenta, preliminarmente, i metodi di determinazione dell’acconto IVA, per poi analizzare, anche esemplificazioni numeriche, le regole che i soggetti “split payment” dovranno seguire, nel determinare l’acconto per il 2017. Utile, per quanto scontata, la precisazione, “che le speciali modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti. I soggetti passivi IVA (Pubbliche Amministrazioni) che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative all’anno 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti”.

L’acconto IVA 2017
Le regole generali

L’obbligo di versamento di un acconto dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinato dall’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405. Tale autonomo versamento, da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ciascun anno, si configura quale anticipo del versamento d’imposta dovuto, per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

(Cfr. circolare 3 dicembre 1991, n. 52 in “Finanza & Fisco” n. 44/96, pag. 4486).

In base al citato art. 6, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

1) “storico”:

l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);

2) “previsionale”:

l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:

a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;

b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;

c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;

3) “effettivo”:

i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal  1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali (cfr. Risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157 in “Finanza & Fisco” n. 48/2004, pag. 4250).

Infine, il comma 471 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che «a decorrere dal 1º gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l’acconto di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per  i precedenti trimestri dell’anno in corso (vedi: circolare n. 54/E del 2005 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Per tale categoria di contribuenti è data facoltà di utilizzare il metodo di calcolo effettivo.

Per il versamento delll’acconto IVA 2017 dovrà essere utilizzato codice tributo diverso in base alla tipologia di contribuente:

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405

Circolari e risoluzioni pubblicate su Finanza & Fisco

Circolare del Ministero delle Finanze del 3 dicembre1991, n. 52, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto 1991 – Art. 6 della L. 29/12/1990, n. 405 – Modalità di calcolo» (in “Finanza & Fisco” n. 44/1996, pag. 4486)

 Circolare del Ministero delle Finanze del 10 dicembre 1992 n. 73, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto 1992 – Art. 6 della L 29/12/1990, n. 405 – Modalità di calcolo» (in “Finanza & Fisco” n. 44/1996, pag. 4483)

Circolare del Ministero delle Finanze del 11 dicembre 1993 n. 40, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto 1993 – Art. 15 del DL 20/05/1993, n. 155, conv., con mod., dalla L. 19/07/1993, n. 243, e DL 26/11/1993, n. 477» (in “Finanza & Fisco” n. 44/1996, pag. 4480)

Risoluzione del Ministero delle Finanze 13 luglio 1995, n. 183, stralcio «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto IVA in caso di scissione» (in “Finanza & Fisco” n. 45/1995, pag. 3405)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2004, n. 157, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto IVA – Art. 6, comma 2 della LG 29/12/1990, n. 405 – Esonero per il primo anno di applicazione del regime IVA ordinario – Contribuenti trimestrali -Modalità di computo del dato storico – Esclusione dal computo della maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interessi» (in “Finanza & Fisco” n. 48/2004, pag. 4250)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2005 n. 54, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) Acconto IVA – Acconto dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2005 – Metodo di determinazione per i soggetti di cui ai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 24 ottobre 2000» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2006, n. 144, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attività di somministrazione di acqua e di gestione del servizio di fognatura e depurazione – Applicazione dell’IVA di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 – Interpretazione dell’art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2008, n. 16, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Acconto IVA – Determinazione dell’acconto IVA, dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ipotesi di fusione per incorporazione» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

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