• Sab. Ago 1st, 2026
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Con la Risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate interviene sulla restituzione dell’IVA non dovuta ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972, fornendo la sua versione su chi può chiedere il rimborso, quando e a quali condizioni, nonché i casi ostativi.

 

Il principio di neutralità e il ruolo della “rivalsa”

 

La risoluzione riafferma che il meccanismo di rimborso salvaguarda la neutralità dell’IVA: il cedente/prestatore può ottenere il rimborso solo dopo aver restituito al cessionario l’IVA indebitamente addebitata, a condizione che il cessionario abbia riversato all’Erario l’IVA indebitamente detratta a seguito di accertamento definitivo.

Tuttavia, va osservato che proprio, alla luce di ragionevolezza e neutralità, l’opzione che vincola il rimborso al solo cedente può produrre esiti iniqui nei casi limite in cui il cessionario resta definitivamente inciso dall’IVA non dovuta e la via civilistica è impraticabile (es. fornitore in procedura concorsuale, come nella vicenda della Risposta n. 66/2024 richiamata della risoluzione). In tali ipotesi, un approccio sostanzialistico e garantista suggerirebbe di riconoscere – con adeguate prove di impossibilità di recupero e assenza di frodi – un canale di rimborso diretto al cessionario, per rendere effettivi i principi di neutralità ed effettività.

Infine, nella risoluzione sottolineato che i principi sopra indicati sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale». Pertanto, nel caso – frequente in prassi – di riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro, con esclusione del diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni (per invalidità del titolo e assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore), non si dà luogo alla restituzione dell’imposta. È quindi precluso l’accesso al rimborso in assenza dei presupposti sostanziali dell’art. 30-ter.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 3 ottobre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Restituzione dell’IVA non dovuta – Soggetti legittimati: cedente/prestatore; rimborso subordinato alla preventiva restituzione al cessionario/committente e al riversamento all’Erario a seguito di accertamento definitivo – Termine decadenziale biennale – Esclusione in caso di frode fiscale – Richiamo a Risposta n. 66/2024 (allegata alla risoluzione) su neutralità/effettività e inammissibilità del rimborso diretto del cessionario – Caso della riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro: esclusa la restituzione per assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore – Art. 30-ter del DPR 26/10/1972, n. 633

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