Aggiornamento del 28 ottobre 2026 Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II) Le relazioni del Ddl bilancio 2026 Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica
Vedi anche:
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Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.
La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.
Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.
Sul versante fiscale, il Ddl tra l’altro, prevede:
Art. 9 – Detrazioni edilizie/energetiche: rimodulazione delle aliquote: 36 per cento per spese 2025-2026 e 30 per cento per il 2027; per le tipologie al 50 per cento conferma del 50 per cento per 2025–2026 e 36 per cento nel 2027. Estesa al 2026 la finestra prevista da commi correlati dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Art. 11 – “Flat tax” nuovi residenti (art. 24-bis TUIR): imposta sostitutiva annuale da 200.000 a 300.000 euro; per ciascun familiare da 25.000 a 50.000 euro. Applicazione ai trasferimenti di residenza dalla data di entrata in vigore delle legge
Art. 12 – Regime forfetario: prorogate al 2026 le condizioni straordinarie di accesso previste dalla L. 207/2024.
Art. 13 – Criptovalute: per i token di moneta elettronica denominati in euro aliquota al 26 per cento (non 33 per cento);
Art. 14 – Assegnazione agevolata beni ai soci/Estromissione: finestra fino al 30 settembre 2026.
Art. 15 – Rateazione plusvalenze beni strumentali: nuovo art. 86 (comma 4) TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, non oltre il secondo; regole ad hoc per immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e per cessione d’azienda (possesso ≥3 anni, rate fino a 4 esercizi). Decorrenza dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.
Art. 16 – Affrancamento riserve in sospensione: facoltà di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione con imposta sostitutiva del 10 per cento; pagamento in 4 rate annue a partire dal saldo imposte del periodo 2025; rinvio al DM 27 giugno 2025.
Art. 17 – Dividendi infra-UE e rimborsi IRAP: esclusione al 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (valore produzione/margine di intermediazione).
Art. 18 – Dividendi (TUIR): introduzione di soglia di partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per partecipazioni indirette) per il regime di esclusione su dividendi ex artt. 59 e 89 TUIR; applicazione alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; decreti MEF di coordinamento.
Art. 21 – IRAP intermediari finanziari/assicurazioni: aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per tre periodi d’imposta a partire da quello successivo al 31/12/2025; regole sugli acconti.
Art. 22 – DTA: sospensione deduzioni: differita al 2028–2029 la deduzione delle quote 3,80 per cento e 12,36 per cento previste per il 2027 (coord. con norme 2015 e 2018).
Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”)
Che cosa si può definire
Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR n. 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR n. 633/1972) e per omessi versamenti contributivi INPS; esclusi i carichi da accertamento. Si paga solo capitale + spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio.
Come si aderisce
Dichiarazione telematica all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 (modulo e canale indicati sul sito dell’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore). Nella domanda si sceglie il numero di rate e si dichiarano gli eventuali giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi; il giudice sospende e poi estingue il processo dopo il pagamento della prima/ unica rata. Possibile integrazione della dichiarazione fino al 30 aprile 2026.
Pagamento e interessi
Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali: 1ª-3ª il 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª ogni 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 dal 2027; 52ª-54ª il 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/2035. In caso di rate, interessi 4 per cento annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR n. 602/1973).
Effetti immediati dell’adesione (dalla presentazione)
Sospesi termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere; stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e a nuove o proseguite esecuzioni (se non c’è stato primo incanto positivo). Il debitore non è inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e vale la regola sul DURC regolare ex art. 54 D.L. n. 50/2017.
Decadenza
La definizione non produce effetti (riparte la riscossione e i versamenti restano acconti) se non si paga: l’unica rata, due rate (anche non consecutive), o l’ultima rata.
Comunicazioni e discarico
L’agente comunica entro 30 giugno 2026 l’importo complessivo/rate (minimo rata 100 euro) e rende disponibili i pagamenti (domiciliazione, moduli precompilati, sportelli). A definizione pagata, discarico automatico del residuo e trasmissione agli enti dell’elenco debitori entro 31 dicembre 2036.
Rapporti con precedenti “rottamazioni”
Regole specifiche per i carichi 2000-30 giugno 2022 già oggetto di definizioni inefficaci o regolari al 30 settembre 2025 (quali rientrano e quali no).
Art. 24 – Definizione agevolata di tributi regionali e locali
Facoltà degli enti
Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni (riduzione/esclusione interessi e/o sanzioni), anche con accertamenti in corso o contenziosi pendenti..
Ambito oggettivo
Tributi disciplinati e gestiti dagli enti; esclusi IRAP, compartecipazioni e addizionali erariali. Ammessa anche l’estensione alle entrate patrimoniali.
Efficacia e adempimenti
I regolamenti degli enti diventano efficaci con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; entro 60 giorni vanno trasmessi al MEF-DF (solo fini statistici). Devono considerare la situazione finanziaria e l’impatto sulla riscossione, favorendo strumenti digitali.
Abrogazioni
Abrogata, per regioni/province/comuni, la facoltà generale di definizione ex art. 13 L. n. 289/2002.
Art. 25 – Contrasto agli inadempimenti IVA (nuovo art. 54-bis.1 DPR n. 633/1972)
Liquidazione “da omessa dichiarazione”
In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o presentata priva dei quadri necessari), l’Agenzia può liquidare l’imposta (anche in modo automatizzato) usando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE; non si considera il credito dell’anno precedente e si scomputano solo i versamenti effettuati.
Contraddittorio e pagamento
Esito comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per fornire dati/chiarimenti oppure pagare imposta + interessi + sanzioni; se paga entro 60 giorni, sanzione ridotta a 1/3. Provvedimento del Direttore AE per modalità attuative.
Coordinamenti sanzionatori
L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione esclude l’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997; definita la nozione di «imposta dovuta» (differenza tra tributo accertato e quello già liquidato ex articolo 54-bis.1) ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del TUSAP (D.Lgs. n. 173/2024).
Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni
Divieto di compensazione “mirata” (dal 1° luglio 2026)
I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere usati in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) per pagare i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f), g); il divieto vale anche per crediti trasferiti.
Soglie per controlli/limitazioni
La soglia che abilita i controlli preventivi/limitazioni passa da 100.000 a 50.000 euro, con modifiche al D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies, e al T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), art. 5, comma 7.



