• 29/03/2024 6:10

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Commenti

Dichiarazione integrativa a favore: iniziano a chiarirsi i dubbi

di Elia Orsi

 

I Flexible Benefits: trattamento fiscale e contabile

di Maurizio Di Marcotullio e Francesca Salvatori

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Principio del ne bis in idem sostanziale

Omesso versamento IVA per un importo superiore alla soglia penale: possibile derogare al principio del ne bis in idem (articolo 50 della Carta di Nizza)

Corte di Giustizia CE – Grande Sezione – Sentenza del 20 marzo 2018, Causa C-524/15: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Reato di omesso versamento dell’IVA – Sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie – Rapporto – Violazioni amministrative e penali in presenza di un unico fatto – Diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto – Principio del ne bis in idem sostanziale – Applicazione nell’ordinamento domestico di norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Rinvio pregiudiziale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti  – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interpretazione dell’articolo 50 della “Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (“CEDU”) – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 della “Carta” – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Applicazione del principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della “Carta” – Severità del complesso delle sanzioni imposte limitata a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito – I procedimenti tributari e penali devono presentare un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto – Necessità»

 

Diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA
Termine di decadenza

Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie, nota di addebito/fattura integrativa per ravvedimento del cedente). I termini di decadenza ripartono dal momento di ricezione della nota/fattura corretta

Corte di Giustizia CE – Sezione II – Sentenza del 21 marzo 2018, Causa C-533/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Termine di decadenza – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni – Fattispecie – Regolarizzazione di una precedente operazione da parte del cedente che errando, in un primo momento, aveva fatturato non applicando l’IVA ritenendo le operazioni esenti – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni – Non conformità al diritto dell’Unione»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Esibizione di
copia della stampa di esiti di notificazione

Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Contribuente soggetto alla notifica via PEC
sprovvisto di un valido (invalido o inattivo)

Notificazione di cartella ad indirizzo PEC invalido o inattivo: si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito telematico alla CCIAA

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 6464 del 21 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Avviso di accertamento o atto della riscossione – Notifica via Pec – Imprese individuali, società e professionisti – Regime post modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 – Regime previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 – Notifica effettuata ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Contribuente soggetto alla notifica via PEC sprovvisto di un valido (invalido o inattivo) indirizzo registrato al registro “INI-PEC” – Deposito dell’atto impositivo, presso la CCIAA ed invio al contribuente di raccomandata informativa A.R. – Momento di perfezionamento della notifica – Decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa – Termine per l’impugnazione della cartella – Decorrenza»

 

Prassi

Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati
con cartelle di pagamento

Blocco dei pagamenti ai contribuenti morosi. Segnalazioni all’Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 21 marzo 2018: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e non economici e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Rapporti tra verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e fermo amministrativo – Art. 1, commi da 986 a 989, della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018)»

 

Legislazione

Consolidato nazionale
Revisione del regime

Le disposizioni “revisionate” attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018: «Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi»

In nota gli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2018, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2017

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2018: «Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell’articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2017

Invariata per l’anno 2017 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2017: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017»

 

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