• 26/04/2024 20:37

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017,il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Il testo del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze – (DM) del 25 gennaio 2017, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1/02/2017)

DECRETO 25 gennaio 2017

Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Visto il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all’art. 2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare, prevede:

  • al paragrafo 4.6 dell’allegato A, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
  • all’art. 3, comma 4, che l’assistito può esercitare l’opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), il quale, per i soggetti individuati all’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il quale, per i soggetti individuati all’art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Assistito»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;

b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

c) «Decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) «Decreto 2/8/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «Decreto 16/9/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;

g) «Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017» il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

h) «Documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 2

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze

 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l’assistito può esercitare l’opposizione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell’allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017

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