• 26/04/2024 19:58

Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima della diffusione della circolare

A partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge) si applica anche alle vendite di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, sia obbligato all’assolvimento dell’IVA, in luogo del cedente. Con la circolare n. n. 21 E del 25 maggio 2016, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni relative alle operazioni soggette al reverse charge, in tal modo rispondendo – in linea con la direttiva IVA comunitaria – all’esigenza di evitare e scoraggiare eventuali tentativi di frode e di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta.

Le cessioni coinvolte

Il reverse charge si applica per le sole cessioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, dei seguenti prodotti:

  • console da gioco, (NC 9504 50 00);
  • tablet PC (NC 8471 30 00);
  • Laptop (NC 8471 30 00).

Con la precisazione che ai fini dell’individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione “commerciale” ma, bensì, la circostanza che si tatti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).

Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede

In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi chiarisce che con riguardo alle modifiche normative sopravvenute aventi carattere innovativo sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti fino all’emanazione documento di prassi in esame. Pertanto, l’Agenzia non applicherà le sanzioni, di cui all’articolo 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del D.Lgs. n. 471 del 1997, alle violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge alle nuove ipotesi introdotte dal D.Lgs. 24/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 39/2015, pag. 2573), commesse prima del 25 maggio 2016.

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