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In applicazione dei commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (nel testo vigente ratione temporis), nel caso in cui il contribuente chieda la sospensione della riscossione, l’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’Agente della riscossione l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto. In altri termini, la mancata risposta entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda di sospensione legale della riscossione costituisce di per sé motivo sufficiente per l’applicazione della previsione di cui al comma 540 secondo cui le partite sono annullate di diritto, il concessionario della riscossione è automaticamente discaricato dei relativi ruoli e sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla Sezione V Civile Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019 (di seguito riportata).

Nella sentenza evidenziato che alla fattispecie non può essere applicata la novella introdotta dal D.Lgs. 159/2015, che, modificando il citato comma 540, dell’art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito».

Anche per la recente sentenza 1539, depositata l’8 febbraio 2019 della Corte d’appello di Lecce, Sez. Lavoro, la mancata risposta entro il termine di 220 giorni comporta l’annullamento delle partite. In particolare, i Giudici leccesi hanno evidenziato che il “decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione delle domande ex art. 1, comma 537, (della L. 24/12/2012, n. 228), senza alcun pronunciamento sulle stesse da parte del Concessionario e dell’INPS, è già di per sé sufficiente a determinare l’annullamento di diritto del credito oggetto delle istanze medesime. E tanto atteso che la norma di riferimento, come in vigore al tempo di causa, non subordinava in alcun modo l’operatività di tale annullamento di diritto alla condizione che l’istanza fosse stata proposta per uno degli specifici casi elencati nel comma 538 (specificazione che, al contrario, è stata introdotta con la modifica normativa di cui al D.Lgs. 159/2015) né a quella che le istanze medesime fossero state corredate da documenti. Se, dunque, come si legge nella pronuncia appellata, il — ha omesso di documentare le ragioni elencate nelle proprie domande, ciò non esimeva l’Ente creditore dal rispondere anche semplicemente per contestare tale mancanza, in tal modo respingendo le istanze”.

In ambito tributario, vedi conformi: Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. V, Sent. n. 1531 del 5 aprile 2017 (Presidente: Venditti M., Relatore: Monterisi V.); Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. I, Sent. n. 114 del 9 gennaio 2017 (Presidente: D’Orsi G.M., Relatore: Chiametti); Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. IV, Sent. n. 2674 del 2 novembre 2016 (Presidente: D’Antonio P.L., Relatore: De Blasi F.)

Vedi anche il Tribunale di Pordenone – Esecuzione n. 286 del 29 aprile 2016, (Giudice: De Biasi – in “Finanza & Fisco” n. 10/2016, pag. 702), che in applicazione dei commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha stabilito che nel caso in cui il contribuente chieda – anche tramite il servizio on line del sito del concessionario – la sospensione della riscossione adducendo la prescrizione/decadenza del diritto di credito (nel caso in questione l’INPS per i contributi previdenziali) sotteso ad una esecuzione mobiliare, il concessionario della riscossione deve immediatamente bloccare il procedimento esecutivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo. In queste ipotesi il concessionario non può procedere nell’esecuzione essendo tenuto a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui l’Agente nonostante l’istanza proceda ad ulteriori iniziative finalizzate alla riscossione, legittimo sia l’intervento del giudice dell’esecuzione in accoglimento dell’istanza di sospensione sia la condanna alla rifusione in favore della controparte costituita delle spese della fase dell’opposizione esecutiva.

Riguardo al potenziale eccesso di delega da parte del Governo nell’esercizio del potere delegato dal Parlamento, vedi “Raffica di modifiche nell’ennesima riforma perlasemplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione(in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1382)

 

 

Il testo integrale della sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile Tributaria 
Presidente: Cirillo, Relatore: D’Orazio

 

OGGETTO: RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sospensione della procedura cautelare/esecutiva – Disciplina previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Istanza del contribuente per sospendere le procedure di riscossione – Mancata risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540, legge n. 228/2012, (nella specie, istanza presentata il 20.03.2013) – Effetti – Annullamento delle somme contestate – Art. 1, commi da 537 a 543 della L 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 e 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – DPR 29/09/1973, n. 602

 

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore Cirillo (Presidente), Dott. Luigi D’Orazio (Relatore/Consigliere), Dott. Roberta Crucitti, Dott. Pasqualina A.P. Condello, Dott. Francesco Federici (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. —/2017 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata

(ricorrente)

contro

 

S.n.c. di V.R. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M.U., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, giusta procura a margine del ricorso

(controricorrente)

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1443/2016 depositata il 13 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

udito l’Avv. Carlo Maria Pisana per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Fatti di causa

 

1. L’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento nei confronti della S. S.n.c. di V.R. & C., per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 54-bis D.P.R. 633 del 1972, per un importo di e 338.017,25, relativa al mancato pagamento dell’IVA, in quanto la società aveva omesso di versare imposte dalla stessa dichiarate erroneamente come versate ed aveva effettuato compensazioni in eccesso rispetto al credito che la stessa aveva dichiarato.

2. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso della contribuente per il mancato invio della prescritta comunicazione dell’esito della liquidazione e dell’invio bonario a produrre documenti e fornire chiarimenti.

3. La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate in quanto la detrazione di una eccedenza IVA maturata in una annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale non integrava un errore materiale, sicché l’Amministrazione non poteva utilizzare la procedura di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, concernente solo la correzione di errori materiali o di calcolo.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. Resiste con controricorso la società che chiede dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l’Agenzia delle entrate non ha fornito risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540 legge 2012, n. 228, all’istanza presentata il 20.03.2013 per la sospensione della riscossione.

6. La Cassazione, sezione VI, con ordinanza interlocutoria 11356/2018, disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, in quanto il giudice di appello ha travisato i fatti di causa, rigettando il gravame sul presupposto che la questione atteneva alla detrazione di una eccedenza IVA maturata per una annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale, sicché non si trattava di un errore materiale, che consentiva l’emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatico ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972. In realtà, la cartella di pagamento riguardava la diversa ipotesi in cui la dichiarazione era stata presentata e sottoposta al controllo automatico. La cartella riguardava imposte dichiarate ma non versate dalla società, che aveva anche proceduto a compensazioni in eccesso rispetto al credito dalla stessa dichiarato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, in quanto la contestazione mossa alla società concerneva il recupero di imposte dichiarate, ma, in realtà, non versate dalla società, oltre alle compensazioni effettuate in eccesso rispetto al credito vantato e dichiarato. In particolare, non risultano effettuati i versamenti per e 106.443,00, con compensazioni effettuate per e 133.265,00 a fronte di crediti dichiarati per e 12.179,00. Pertanto, la società ha effettuato fraudolentemente compensazioni per e 121.086,00 (e 133.265-12.179) ed ha indicato di aver versato la somma di e 106.443,00, mentre ha versato solo e 245,00.

L’iscrizione a ruolo, quindi, è scaturita dal mero controllo automatico.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis, comma 3 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, in quanto pur nel caso, erroneamente considerato in sentenza, di un credito derivante dalla mancata presentazione della dichiarazione è comunque consentito l’utilizzo del controllo automatico, senza necessità del preventivo invio della comunicazione di irregolarità, in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.

4. Va esaminata preliminarmente, in quanto pregiudiziale, l’eccezione sollevata dalla società controricorrente di sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 1 comma 540 della legge 228 del 2012.

4.1. Con l’obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subìto, iscrizioni a ruolo, e quindi con l’esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 06/05/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2010, pag. 1286). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione.

Nella direttiva indicata si prevedeva che “l’attività di recupero coattivo non può prescindere dall’esistenza di un valido titolo esecutivo … Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell’ente creditore, dovrete attenervi nell’espletamento dell’attività di riscossione … Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del debitore;

b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore citato;

c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;

d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo …;

dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato … Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all’ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire l’ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese …”.

4.2. Tale prassi è stata disciplinata con l’art. 1, commi 537-542 della legge 228/2012 (in tal senso direttiva di gruppo n. 2 dell’11/01/2013, prot. 2013/­500 — in “Finanza & Fisco” n. 45/2012, pag. 3899).

L’art. 1 comma 537 legge 228/2012, prima delle modifiche di cui all’art. 1 D.Lgs. 24/09/2015, n. 159, prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538».

Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f) di una clausola generale, costituita «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso» (comma 538 «ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»).

Il comma 539 dell’art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell’ente impositore.

Pertanto, il comma 539 prevede che «entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo».

Il comma 540 dell’art. 1 legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l’annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 «in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi»).

Il comma 543 dell’art. 1 disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla “prassi” dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che «le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi».

4.3. L’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 ha modificato l’art. 1 commi 538-540 della legge 228/2012 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409), prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la «decadenza» l’eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»).

Nel comma 539 non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi.

Il comma 539-bis, aggiunto, dispone che «La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione».

Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l’ultimo periodo, che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». L’annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa.

L’art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1438) prevede una disciplina transitoria, in base alla quale «le disposizioni dell’articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche».

5. L’eccezione sollevata dalla società controricorrente, già in precedenza fatta valere in sede di appello (cfr. controricorso della società “giova ribadire quanto già rilevato davanti alla Commissione regionale e cioè la sopravvenuta cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio di secondo grado, in data 20.03.2013, il V.R. ha presentato istanza ai sensi della legge n. 228/2012 e l’amministrazione non ha risposto con conseguente sgravio del denegato tributo”), è fondata.

Infatti, poiché la dichiarazione di cui al comma 538 è stata presentata dalla società in data 20.03.2013, trova applicazione il comma 538, articolo 1 della legge 228/2012, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159. Invero, l’art. 15 del D.Lgs. 159/2015 detta una specifica norma transitoria, sopra richiamata, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24/09/2015.

Per le dichiarazioni presentate prima di tale data, tra cui innegabilmente quella presentata dalla società controricorrente, trova applicazione la precedente normativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228.

Pertanto, non può essere applicata la porzione di norma introdotta dal D.Lgs. 159/2015, che, modificando il comma 540, dell’art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell’istituto per “le casse erariali” e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.

Nella specie, il credito della Agenzia delle entrate è stato annullato in via non definitiva sia in primo che in secondo grado, mentre l’Agenzia delle entrate non ha provveduto nel termine di 220 giorni a fornire la dovuta comunicazione alla debitrice ed a trasmettere i «conseguenti flussi informativi» al concessionario della riscossione. Pertanto, trova applicazione la previsione di cui al comma 540 per cui «le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo [il concessionario della riscossione] è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli». Inoltre, «contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi».

6. Deve essere, quindi, pronunciata sentenza declaratoria della cessata materia del contendere.

7. Le spese dell’intero giudizio devono essere compensare per intero tra le parti, stante l’intervenuta novella legislativa nel corso del processo di appello.

 

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 228/2012.

 

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019