• 27/04/2024 13:26

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Novità a partire dal 20 marzo 2024 | Più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche

A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l’adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 105669/2024 del 8 marzo 2024 si è disposta, infatti, la possibilità per tutti i contribuenti, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario. Infine, con lo stesso provvedimento, previsto che il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, venga esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

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