Con risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di una “scissione totale asimmetrica trasformativa” di un’associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall’associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d’acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d’impresa.
La fattispecie: crediti “pregressi” dell’associazione incassati dalla STP
Il caso prende le mosse da una associazione professionale (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) oggetto di scissione, con confluenza di parte dell’attività e di un ammontare di crediti nella STP, i cui soci sono esclusivamente i professionisti già soci dell’associazione appartenenti all’area “commercialisti e consulenti del lavoro”. La STP prosegue l’attività professionale ricevuta per effetto della scissione e incassa i crediti trasferiti.
L’istante ha chiesto se, al momento del pagamento alla STP, i clienti sostituti d’imposta dovessero operare la ritenuta del 20 per cento ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e se la STP potesse scomputare tali ritenute dall’IRES.
Il perno interpretativo: art. 177-bis (comma 4) TUIR e passaggio da “cassa” a “competenza“
L’Agenzia inquadra l’operazione nel perimetro dell’art. 177-bis TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie connesse alle attività professionali e, soprattutto, detta le regole per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un periodo in cui il reddito è determinato “per cassa” (lavoro autonomo) a uno “per competenza” (impresa). In tale logica, i componenti non ancora tassati in capo al soggetto “professionale” concorrono al reddito del soggetto “impresa” al momento della manifestazione finanziaria: tipicamente, il credito non incassato al momento della trasformazione/riorganizzazione rileva quando viene incassato dalla STP.
Questo passaggio è centrale: Il comma 4 dell’art. 177-bis “sposta” la tassazione dei crediti non ancora incassati, ma non “cristallizza” la natura del reddito come lavoro autonomo; al contrario, li fa concorrere al reddito d’impresa della STP al momento dell’incasso.
Ritenuta d’acconto: conta il percettore al pagamento, non l’origine del credito. Niente ritenuta su crediti professionali dell’associazione incassati dalla STP post-scissione
Richiamando il primo comma dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, i tecnici di Via Giorgione ribadiscono che la ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo «all’atto del pagamento», mentre non deve essere operata per prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.
Nel caso di specie, i compensi – pur derivando da prestazioni rese e fatturate dall’associazione (con evidenza della ritenuta in fattura) – vengono percepiti dopo la scissione da un soggetto che ha mutato veste giuridica in società di capitali, e quindi non produce più redditi di lavoro autonomo ma redditi d’impresa. Ne consegue che quei pagamenti non vanno assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo”. Se la ritenuta viene comunque applicata: scomputo dall’IRES
Nella risposta, per consentire ai clienti/sostituti d’imposta di adempiere correttamente, l’Agenzia precisa “considerati gli obblighi del sostituto d’imposta …, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto. I clienti dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’Associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora i clienti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta dovuta a titolo di IRES”.
Conclusioni
La risposta n. 21/2026 afferma un principio di coerenza sistematica: il nuovo art. 177-bis TUIR evita disallineamenti impositivi nel passaggio tra regimi, ma la disciplina delle ritenute resta ancorata al momento del pagamento e alla natura del reddito del percettore (impresa/IRES), con conseguente irrilevanza della qualificazione “professionale” della prestazione originaria ai fini dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973.
| La Risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, qui analizzata, è già stata acquisita e utilizzata per l’addestramento/aggiornamento dell’agente AI disponibile su ai.finanzaefisco.com, così da rendere immediatamente fruibili i relativi chiarimenti nell’AI fiscale aggiornata in tempo reale. |
Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 28 gennaio 2026, con oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE – Operazioni straordinarie e trasformazioni concernenti società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti-STP) – Scissione di associazione professionale con trasferimento crediti a STP (società di capitali) – Ritenute su compensi professionali fatturati dall’associazione e incassati dalla STP post-scissione – Coordinamento tra art. 177-bis TUIR, comma 4 (continuità e neutralità nel passaggio lavoro autonomo/impresa) e art. 25 D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) – Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo” di ritenute – Scomputo dall’IRES delle ritenute indebitamente operate – Art. 177-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 25 del DPR. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183




