• 18/04/2024 17:48

L’Agenzia delle Dogane con circolare  n. 22 D del 28 dicembre 2015 (Protocollo: 142991/R.U.) ha fornito importanti precisazioni in ordine alla legittimazione passiva ed i profili di responsabilità, per le sanzioni amministrative, dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nell’espletamento del processo di sdoganamento. Per le Dogane, in relazione ai profili sanzionatori, connessi con le violazioni alla normativa doganale, nulla è specificamente disposto dal Reg. (CEE ) n. 2913/92 (C.D.C.) e dalle relative disposizioni di applicazione e la disciplina positiva di tali profili resta ascritta alla competenza nazionale degli Stati membri della UE. Infatti, solo con il Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione- rifusione), le cui disposizioni si applicano dal 1° maggio 2016, si prevedono per la prima volta, all’art 42, criteri generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni della normativa doganale. Ne consegue che per individuare la legittimazione passiva ed i profili di responsabilità,occorre applicare i principi generali in materia recati dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), dal D.P.R. 23 gennaio1973, n. 43, dal D.L 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 e dalla Legge n. 212/2000, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», nonché dalle altre disposizioni previste dall’ordinamento nazionale in materia doganale. Per quanto concerne la responsabilità per le sanzioni amministrative, relativamente alle persone fisiche, nel documento di prassi vengono i richiamati gli articoli 5 (colpevolezza), 6 (cause di non punibilità), 7 (criteri di determinazione della sanzione), 9 (concorso di persone), 10 (autore mediato) e 11 (responsabilità amministrativa), del D.Lgs n. 472/1997, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 10 dello L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). In particolare, la circolare, richiamando il citato Statuto, elenca le condizioni per l’applicazione delle esimenti in esso previste. Di estrema attualità, sono inoltre, i chiarimenti in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa disciplinata dall’art. 7 del D. Lgs n. 472/1997, come modificato per effetto di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 158/2015. In proposito, nel documento delle Dogane si chiarisce che “nella determinazione quantitativa della sanzione dovrà, aversi riguardo alla gravità della violazione desunta, sia dall’ammontare del tributo la cui riscossione è impedita o messa in pericolo, sia alle caratteristiche della condotta, dolosa o più o meno gravemente colposa, tenuta dal trasgressore, nonché al comportamento successivamente adottato dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze antigiuridiche. Dovrà, altresì, tenersi conto anche della personalità dell’autore della violazione, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e delle sue condizioni economiche e sociali. In proposito si richiama il nuovo comma 3 dell’articolo 7 ove viene previsto un aumento di pena – fino alla metà – nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, ossia violazione che presenti, rispetto alla precedente, profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che la costituiscono e dei motivi che la determinano. Ai fini della recidiva, rileveranno le violazioni che non sono state definite dal contribuente con l’istituto del ravvedimento operoso, in pendenza di adesione all’accertamento o per effetto di mediazione e di conciliazione. La disposizione in esame, inoltre, preclude ogni valutazione discrezionale in ordine all’applicazione della recidiva, con la conseguenza che, in presenza di recidiva infratriennale, gli Uffici saranno tenuti ad aumentare la pena nella misura stabilita dalla legge. Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, tuttavia, l’applicazione di una attenuante di carattere generale in presenza di circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione. In tali ipotesi, che gli uffici dovranno esaminare caso per caso, la sanzione viene ridotta della metà”.