Slitta al 31 luglio 2021 il termine per pagare le rate del 2020, mentre per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.
Nell’ambito delle misure introdotte dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021), l’art. 4, comma 1, lett. b) (di seguito riportato), prevede una modifica delle scadenze entro le quali effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate, e di quelle dovute per il 2021.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, citato sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”). Il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:
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A tali versamenti si applicano le disposizioni – dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 – ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.
Di seguito il dettaglio dei nuovi termini per effettuare il pagamento delle somme dovute.
Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.
Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.
Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.
Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.
Scadenze delle rate 2021
Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Si ricorda, che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate. |
Il testo dell’art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Art. 4, comma 1
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».