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Speciale Modulistica 2022
La Certificazione Unica “CU 2022”
Modelli e Istruzioni
I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate
Certificazione Unica (CU 2022). Brevi note su novità e sanzioni
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, prot. n.11169/2022 è stata approvata la nuova Certificazione Unica “CU 2022”.
La Certificazione Unica è costituita da:
- Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
- Dati relativi alle locazioni
Le nuove certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. E prevista un’apposita sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Tuttavia nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi al 16 marzo.
Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo (modello CU 2022 sintetico), dovrà essere trasmesso in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo, o entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (modello CU 2022 ordinario corredato del frontespizio e dell’eventuale quadro CT). Infatti, come precisato nella istruzioni, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta.
Come dettagliatamente chiarito nel paragrafo 7 del provvedimento di approvazione della “CU 2022”, il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza sopra indicata.
Nel caso di scarto dell’intero file, contenente le comunicazioni, inviato entro il termine sopra indicato, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate nei termini, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i sopra citati termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi Precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Sostituzione o annullamento di una C.U. già validamente trasmessa
Come chiariscono le “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione Unica 2022”, qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta, è necessario procedere con la predisposizione di una nuova “Comunicazione” riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire.
Se la “Comunicazione” contiene sia C.U. ordinarie che C.U. da sostituire o annullare, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.
Nel Frontespizio del sostituto d’imposta devono essere impostate le caselle “Annullamento” e/o “Sostituzione” a seconda se la “Comunicazione” contiene “C.U.” da annullare o da sostituire. E’ possibile che nella fornitura siano presenti sia certificazione da annullare che certificazioni da sostituire, in questo caso dovrà risultare barrata sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”.
Sanzioni per l’omesso/tardivo/errato invio
E’ prevista un’apposita sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Tuttavia nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi al 16 marzo. In particolare, le sanzioni per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche sono disciplinate dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per il citato comma: «Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000»
Come anticipato, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).
Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 (par. 2.6 in “Finanza & Fisco” n. n. 43/2014, pag. 3016), non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In definitiva, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione (100 euro) non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo 2022.
Le sanzioni, previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998 come modificato dall’articolo 21 del D.Lgs. 158/2015 e dall’art. 1, comma 933, lett. c), della L 205/2017, in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della certificazione unica, sono:
- euro 100 per ogni certificazione unica (CU), con un massimo di euro 50.000 (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Pertanto a tali sanzioni non si applica il cd. cumulo giuridico);
- euro 33,33 per ogni certificazione unica (CU), con un massimo di euro 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
| Novità dal Milleproroghe 2022 Sanatoria delle sanzioni per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche periodi d’imposta dal 2015 al 2017 Il comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», comprendente le modificazioni apportate in sede di coversione in legge, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori). In particolare, il comma 5-bis in esame, inserisce, dopo il comma 6-quinquies, un nuovo comma 6-quinquies.1 all’articolo 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Il nuovo, stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies (cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e valori).
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Talune novità del Modello e delle istruzioni
Dati anagrafici
Nelle istruzioni “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta” chiarito che nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, va riportato nella casella “Codice fiscale sostituto subentrante”, il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento.

Trattamento integrativo
Riguardo al trattamento integrativo ex art. 1 D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 pari a 1.200 euro per l’anno 2021 se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, si evidenziano le nuove istruzioni relative al punto 395, secondo le quali “va indicato l’importo del trattamento integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 404 della CU dell’anno precedente. Si precisa che la presente sezione deve essere sempre compilata, in presenza dei punti 1 e 2, a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto”.

Istruzioni per il sostituto d’imposta – Compilazione dati fiscali – Certificazione redditi – Locazioni brevi
Nelle informazioni generali inserita in apposita avvertenza secondi cui “In base a quanto previsto al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici”.
Pronti i software di compilazione e controllo
Disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la versione aggiornata (1.0.0 dell’08/02/2022) dei software che permettono di compilare e verificare le Certificazioni uniche 2022.
Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2022 (Versione: 1.0.0 dell’08/02/2022)
Il software Certificazione Unica 2022 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Link al software di controllo (Versione: 1.0.0 dell’08/02/2022)
La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Modelli e Istruzioni
Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2022”
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica».
Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 09.02.2022
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