• 29/03/2024 9:06

 

È stata pubblicata la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021, con i chiarimenti sull’ambito applicativo di recenti disposizioni sulle modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Con la circolare l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo di recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Sul punto, ricorda l’Agenzia, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’articolo 150 (Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto nell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione “al netto in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d-bis).

In base alla normativa attuale, dunque, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:

  • il decreto Rilancio, pur modificando l’articolo 10 del Tuir, con l’inserimento del comma 2-bis, ha lasciato immutata la lettera d-bis) che è tutt’ora vigente disciplina la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta;
  • nel primo comma del citato articolo 150 si dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subite «non costituiscono oneri deducibili».

Nel documento interpretativo evidenziato che al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, si ritiene che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica del citato articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 14 luglio 2021, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto – Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo 150 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 77 del 17/07/2020 (cd. Decreto Rilancio) – Articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir)