• 26/04/2024 10:39

Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2018 il termine per il contributo annuale 2018. Il mancato versamento è causa di sospensione

L’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2018, è pari ad euro 26,85, da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2018. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze al comma 7 prevede che «Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter»;

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei recenti provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e n. 3970 del 10 gennaio 2018 con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2013-2017. Dindubbia importanza, inoltre, è l’avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del (…) provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Pertanto, l’eventuale morosità oltre i 6 mesi (prudenzialmente rispettivamente entro il 9 e il 10 luglio 2018) concessi provocherà la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4.

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l’articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali

Vedi anche: “Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione