• Sab. Ago 1st, 2026
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L’articolo 12-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, «su qualsiasi supporto», l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, in precedenza previsto per i soli registri IVA.

La disposizione novellata, (comma 4-quater dell’articolo 7, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357), stabilisce, infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Al riguardo, si evidenzia che il sistema normativo vigente consente già la tenuta in forma elettronica della documentazione contabile. In particolare, l’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale» stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie». Vedi anche l’articolo 5 dell’ decreto “di attuazione” del Ministero dell’Economia e delle finanze 17 giugno 2014, concernente le «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», secondo cui: «In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. … Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.».

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