• 22/04/2024 10:22

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un set di domande e risposte aventi ad oggetto i regimi speciali Iva Oss e Ioss, i quali semplificano gli adempimenti dei soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni (anche importati) e servizi all’interno della Ue.

Di seguito la risposte alle domande più frequenti.
(prelevate da sito internet: https://www.agenziaentrate.gov.it/  il 28 gennaio 2022)

 

Che cos’è l’OSS?

 

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE” (cfr. FAQ nn. 4 e 5)

 

Che cos’è lo IOSS?

 

Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.

 

Quali sono i vantaggi dell’OSS e dello IOSS?

 

OSS e IOSS sono due regimi opzionali di sportello unico che semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
  • dichiarare e pagare l’IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un’unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
  • relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

 

Chi può utilizzare il regime OSS UE e per quali forniture?

 

Il regime OSS UE può essere utilizzato da:

  1. Un soggetto passivo stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per:
  • servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito;
  • vendite a distanza intra-UE di beni.

I servizi forniti a un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui è stabilito il fornitore devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro.

Le vendite a distanza intra-UE sono le vendite nelle quali le merci situate in uno Stato membro vengono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell’UE o sono state importate nell’UE prima della vendita.

  1. Un soggetto passivo non stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per:
  • vendite a distanza intra-UE di beni.
  1. Un’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o in un Paese terzo) che facilita la fornitura di merci tramite questa interfaccia (il cosiddetto deemed supplier) per:
  • vendite a distanza intra-UE di beni;
  • forniture nazionali di beni.

Le forniture nazionali di merci, vale a dire quelle nelle quali le merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, possono eccezionalmente essere dichiarate nel regime OSS UE, ma solo laddove vengano effettuate mediante un’interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE.

Se un fornitore decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. Non può scegliere di dichiararne alcune nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.

 

Chi può utilizzare il regime OSS Non UE e per quali forniture?

 

Il regime Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell’UE, cioè da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell’UE. Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE.

Il regime Non UE riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell’UE. Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture di servizi nell’UE.

Esempio:

Un fornitore non stabilito nell’UE è registrato ai fini IVA in Germania. Lo stesso fornitore presta anche servizi relativi a beni immobili situati in Germania, Francia e Ungheria a clienti in questi Stati membri. Il fornitore sceglie di utilizzare il regime non UE in Francia (Stato membro di identificazione). Egli deve pertanto dichiarare e pagare l’IVA su tutte le forniture di servizi che rientrano nel regime tramite l’OSS in Francia. Non può scegliere di dichiarare le forniture di questi servizi immobiliari in Germania tramite la sua dichiarazione IVA tedesca.

 

Come deve essere calcolata la soglia dei 10.000 EURO di venduto da parte del soggetto passivo, ai fini dell’adesione al regime OSS?

 

La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell’intero territorio della UE.

Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59-quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del D.L. n. 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: «l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è  superato» .

In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno 2021. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/05/2021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

 

Posso iscrivermi all’OSS indipendentemente dal fatto che poi utilizzi il servizio?

 

La registrazione all’OSS abilita il soggetto ad usufruire del regime agevolativo.

Per ogni trimestre, in caso di inattività, l’unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.

 

Quale schema deve utilizzare un fornitore non stabilito nella UE per le prestazioni di servizi verso consumatori nell’Unione europea e per le vendite di beni a distanza effettuate nell’area UE?

 

In tal caso (fornitura di beni e servizi) l’operatore dovrà utilizzare e, quindi, registrarsi ai due diversi Schemi e, precisamente:

Allo schema “Non UE” per le prestazioni di servizi

Allo schema “UE” per le vendite di beni a distanza in area UE

Il predetto operatore extra UE non può indicare le cessioni di beni all’interno dello schema Non UE in quanto tale schema riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi. Né, tantomeno, può utilizzare lo schema UE per le prestazioni di servizi effettuate, perché non è stabilito nell’Unione.

Esempio:

Un fornitore stabilito in Svizzera effettua prestazioni di servizi a clienti stabiliti in Austria. Egli vende anche beni, situati in Francia, a clienti in Spagna. L’operatore intende avvalersi dell’OSS per dichiarare e pagare l’IVA su tali operazioni.

Quale schema dovrà utilizzare?

L’operatore non è stabilito nell’Unione: pertanto dovrà utilizzare il regime non UE per le prestazioni di servizi erogate nei confronti dei clienti in Austria (scegliendo liberamente lo Stato membro di identificazione).

Per le cessioni IC di beni a distanza (i beni si trovano in Francia e sono venduti ed inviati a clienti in Spagna), egli dovrà utilizzare il regime UE ed identificarsi in Francia (lo Stato membro di identificazione è la Francia).

 

La mia azienda già vende prodotti online in diversi Paesi UE. Iscrivendomi al regime OSS, devo chiudere le posizioni IVA aperte nei Paesi di destinazione?

 

La presenza di posizioni IVA in altri Stati UE, anche se non più necessarie, non osta alla applicazione del regime OSS. L’agevolazione consiste infatti nella semplificazione degli adempimenti, potendo così il soggetto passivo applicare l’IVA dello Stato di destinazione e dichiararla e versarla nello Stato di identificazione, che provvederà poi alla condivisione delle informazioni e alla ripartizione degli importi.

 

Una società italiana che fa e-commerce vendendo a privati sia beni di origine italiana o UE, sia beni di origine extra-UE, deve iscriversi sia all’OSS che allo IOSS?

 

Per la vendita online di beni sia unionali che di importazione (questi ultimi se di valore unitario inferiore a 150 euro), occorre registrarsi, rispettivamente, all’OSS e allo IOSS. Naturalmente i regimi speciali sono sempre opzionali e finalizzati a semplificare gli adempimenti e le formalità doganali.

 

Qualora i beni importati oggetto di rivendita siano di importo superiore a 150 euro, significa che non si può usufruire del regime IOSS?

 

Il regime speciale di importazione (IOSS) non si applica per beni di valore superiore a 150 EUR.

 

Come fa una società a conoscere l’IVA applicata in un altro Paese su un determinato prodotto?

 

Le aliquote IVA in vigore nella UE possono essere consultate alla seguente pagina del sito della Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html

 

Per la spedizione dei beni mi affiderò ad un corriere che emetterà normale fattura. In questo caso come posso addebitare al cliente queste spese? Possiamo procedere all’emissione di una fattura unica al cliente con applicazione dell’IVA del Paese del cliente, sia per i beni sia per le spese di trasporto?

 

Le spese di spedizione al cliente privato sono da considerarsi spese accessorie che fanno parte della base imponibile (Direttiva Iva 112/2006, articolo 78 – DPR 633/72 articolo 13). Dunque tali spese– e in ogni caso tutto ciò che viene addebitato al cliente – andrà assoggettato all’IVA dello Stato del cliente stesso.

 

E’ possibile registrarsi ai regimi speciali OSS e IOSS e presentare la relativa dichiarazione tramite intermediario?

 

Per quanto riguarda il regime speciale OSS, la registrazione e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, cioè con le credenziali Entratel del soggetto passivo che opera nel regime.

Il regime speciale di importazione IOSS ammette invece la presenza di un intermediario, che può anche presentare la relativa dichiarazione per il contribuente.

 

I soggetti extra-UE possono iscriversi al regime IOSS?

 

Sì, obbligatoriamente tramite un rappresentante fiscale, ad eccezione degli Stati con cui valgano accordi di collaborazione. Al momento sono presenti accordi con Gran Bretagna e Norvegia.

La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi.

 

Siamo un’azienda agricola che produce vino e olio e vorremmo sapere se il nuovo regime speciale, a partire dal 1° luglio 2021 comprenderà anche i beni soggetti ad accisa, come ad esempio il vino.

 

I beni sottoposti ad accisa possano rientrare nel regime OSS, per la vendita diretta a privati consumatori.

Si vedano al riguardo i chiarimenti presenti nelle Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate il 30 settembre 2020, al par. 3.2.5

“Le vendite a distanza di beni possono riguardare qualsiasi tipo di bene indipendentemente dal suo valore, compresi i prodotti sottoposti ad accisa. L’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della direttiva IVA e quindi del regime UE riguarda le cessioni di beni sottoposti ad accisa soltanto in casi specifici a seconda dell’acquirente a cui vengono ceduti i beni, ossia soltanto se i beni sono ceduti a:

  – persone che non sono soggetti passivi; oppure

 – soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA, di conseguenza quelli di cui all’articolo 151 della direttiva IVA”.

Si fa presente, per completezza, che i beni sottoposti ad accisa non possono rientrare nel regime IOSS.

 

Un’impresa stabilita in Italia effettua cessioni nazionali di beni. Occasionalmente effettua vendite a distanza di beni per un valore non superiore a 10 000 EUR a favore di acquirenti in Germania. Dispone inoltre di una stabile organizzazione in Ungheria a partire dalla quale presta vari servizi (TTE e/o di altro tipo). La soglia dei 10 000 EUR è applicabile a tale impresa?

 

No, la soglia di 10 000 EUR è applicabile soltanto a un’impresa stabilita in un unico Stato membro. Dato che l’impresa è stabilita in Italia, ma dispone anche di una stabile organizzazione in Ungheria, la soglia di 10 000 EUR non si applica.

 

Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l’obbligo di presentare l’esterometro?

 

Sì. L’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

 

Attenzione – Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.», pubblicato il 23.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021, è stato abrogato.

Questo perché, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere (Esterometro) entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

 

 

In caso di opzione per l’OSS, la vendita tramite web da un soggetto passivo IVA italiano a un privato consumatore europeo andrà inclusa nella dichiarazione trimestrale OSS del soggetto passivo, con conseguente versamento dell’IVA a debito. Se nella dichiarazione OSS non posso esercitare la detrazione, come recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati in un altro Stato UE?

 

Per i soggetti aderenti al regime speciale, ove possibile, l’imposta sugli acquisti si recupera mediante l’esercizio della detrazione.

Si tenga conto che, in base ai principi che regolano l’esercizio della detrazione dell’imposta stabiliti dagli articoli 168 e seguenti della Direttiva IVA il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’imposta assolta con l’acquisto di beni e servizi “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni”.  Pertanto, la modalità di recupero dell’IVA assolta in un altro Stato UE, se in quello Stato si è registrati ai fini IVA, è la detrazione nella dichiarazione IVA presentata in detto Stato membro. Altrimenti, se non si è registrati, l’IVA sugli acquisti assolta in un determinato Stato membro sarà recuperata mediante richiesta di rimborso rivolta a tale Stato, ai sensi della Direttiva 2008/9/CE del 12/02/2008.

 

In caso di operazioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’imposta è versata dal marketplace attraverso il quale il soggetto realizza le sue vendite, ovvero dal venditore?

 

Per quanto riguarda le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’articolo 14-bis della Direttiva IVA stabilisce che l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore nei confronti del privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA nei confronti dell’erario. Ai fini IVA, in sostanza, l’operazione principale B2C viene “scissa”, per presunzione, in due operazioni: la prima è un’operazione B2B, tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica; la seconda è un’operazione B2C tra quest’ultima e il consumatore finale.

Si riporta al proposito uno stralcio delle Note Esplicative pubblicate dalla Commissione UE a settembre 2020, chiarificatrici del punto:

…”I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica saranno coinvolti nella riscossione dell’IVA su tali vendite. A tale proposito, nella direttiva IVA, è stata introdotta una nuova disposizione giuridica (articolo 14 bis) secondo la quale si considera che tali soggetti passivi, in determinate circostanze, effettuino le cessioni essi stessi e siano tenuti a contabilizzare l’IVA su tali vendite (disposizione relativa al fornitore presunto).

 (…)

Un soggetto passivo, ossia un’interfaccia elettronica, non è considerato facilitare la cessione se:

 

a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni (cfr. sezione 2.1.6.1); e

b) non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato (cfr. sezione 2.1.6.2); e

c) non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni (cfr. sezione 2.1.6.3).

  

Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente da un soggetto passivo affinché quest’ultimo venga considerato non facilitare la cessione. Di conseguenza, anche se un soggetto passivo svolge soltanto una delle attività di cui sopra, può comunque essere considerato facilitare la cessione di beni.”

 

 

Per saperne di più:

 

Decreto IVA E-commerce: le nuove regole introdotte dal 1° luglio 2021 dal D.Lgs. n. 83/2021

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante: «Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni» coordinato con le norme richiamate o modificate

 

E-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C). Dal 1° luglio 2021 operativi i regimi IVA OSS e IOSS

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021: «Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 luglio 2021, recante: Riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS – Modifiche al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 201 – Il testo è coordinato dalla Relazione illustrativa

 

Link al testo delle Note esplicative elaborate dalla Commissione Europe sulle norme sull’IVA nel commercio elettronico, pubblicate a settembre 2020
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio
Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio

 

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate. 

 

Scheda informativa regime OSS
Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss

Scheda informativa regime IOSS
Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss/infogen-regime-opzionale-ioss

http://www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2020/NoteUe_it.pdf