• 18/04/2024 15:26

L’articolo 9-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, introdotto nel corso della conversione in legge (di seguito riportato), estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Si ricorda, che l’articolo 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 864), ha modificato il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20mila abitanti. Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) si novella il comma 1 dell’articolo 24-ter («Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno») del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) al fine di espungere dal regime agevolato i redditi «percepiti da fonte estera». Per effetto delle norme in esame, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con una seconda modifica (comma 1, lettera b)) si allunga da cinque a nove il numero di periodi di imposta in cui l’opzione è efficace (articolo 24-ter, comma 4 TUIR).

Ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Si ricorda, inoltre, che le modalità applicative del regime, ante modifiche, sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019 (in “Finanza & Fisco” n. 14-15/2019, pag. 693).

L’articolo 9-ter, del Decreto Sisma in esame dispone ora, che anche le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), possono optare per il regime fiscale opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento.

 

Il testo dell’articolo 9-ter del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, approvato in via definitiva dal Senato

Art. 9-ter.
(Modifica all’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All’articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “non superiore a 20.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,”.