Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l’atteso decreto legislativo che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell’IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
In particolare, l’articolo 1 modifica in più punti la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche. L’articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, tra l’altro, la definizione di vendita a distanza. Si tratta delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. L’articolo 3 recepisce nell’ordinamento interno la nuova formulazione dell’articolo 35 della direttiva IVA, che esclude le cessioni di beni d’occasione e degli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d’occasione dall’ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza, assoggettandole al regime IVA “del margine”. L’articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997), al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l’ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione secondo i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi. L’articolo 5, al fine di delineare in modo puntuale l’ambito applicativo delle vendite a distanza in esame coordinandolo con la normativa preesistente, prevede l’abrogazione dell’articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, che recava la norma di interpretazione autentica della locuzione «cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, che è da intendersi assorbita nelle nuove definizioni. L’articolo 6 modifica il decreto del Ministro dell’economia 5 dicembre 1997, n. 489, concernente «Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile». In particolare è prevista l’abrogazione dell’articolo 5 che, per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali. Tali diritti, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento, consistono nell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d’importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall’articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479. Rimane vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150. L’articolo 7 disciplina le procedure per l’emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento, in particolare per individuare gli Uffici competenti e le modalità operative e gestionali per l’esecuzione dei rimborsi e per l’applicazione dei regimi speciali. L’articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate e la cui decorrenza, a seguito di successivi differimenti, è prevista al 1° luglio 2021. L’articolo 9 integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica usando le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1 del decreto legislativo in esame. L’articolo 10 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
Link al testo del decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante: «Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 141 del 15 giugno 2021. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.