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Pronto il modello IPEA per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati

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Apr 11, 2016

Approvato, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia (dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016)il modello denominato IPEA, per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento. Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 4, del D.Lgs. n. 158 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2015, pag. 1608), individua l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo Modello da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Sono inoltre, indicati gli adempimenti che l’ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell’istanza, finalizzate al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati oppure definiti, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento, ordinario e con adesione, nonché alla conseguente riduzione, nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, delle perdite scomputate, ex articolo 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973. Come chiariscono le istruzioni, il modello può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

  • notifica di avviso di accertamento di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973;
  • istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997, a seguito di notifica di avviso di accertamento;
  • procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell’ufficio competente, anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento (articoli 6, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997).Le disposizioni ora dettagliatamente disciplinate con il provvedimento in esame, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come presentare il modello

Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di un’apposita istanza presentata dal contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio competente individuato ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da copia di un documento di identità. Il modello può essere utilizzato anche nel caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di trasmissione telematica del Modello.

I termini di presentazione dell’istanza

In caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento, la domanda va presentata entro il termine per la proposizione del ricorso. L’IPEA può essere presentato anche in presenza di istanza di accertamento per adesione successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, nei termini di proposizione del ricorso tenendo conto anche del periodo di sospensione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. Infine, in caso di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare l’istanza nel corso del contraddittorio.

Gli adempimenti dell’ufficio

Una volta presentata la richiesta, vengono sospesi i termini per la proposizione del ricorso per un periodo di 60 giorni. L’Agenzia, verificata l’utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l’esito al contribuente. Se l’IPEA è presentato nell’ambito del procedimento di adesione, l’Ufficio predispone l’atto di adesione al netto delle perdite.

Decorrenza

Le disposizioni di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 158/2015, che disciplinano le modalità di riconoscimento, nell’ambito dei procedimenti di accertamento (articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973) e di adesione (articolo 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997), di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (comma 5, art. 25 del D.Lgs. 158/2015).

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016, recante: «Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente»