• 18/04/2024 17:03

La nuova versione dell’OIC 11 (link esterno al sito web della fondazione OIC) si applica retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l’applicazione anticipata.

I paragrafi dal 21 al 24 relativi alla “Prospettiva della continuità aziendalesono applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con l’entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”: “Le valutazioni nel bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern”.

Nella motivazione delle scelte fatte dall’OIC nell’ambito del processo aggiornamento dell’OIC 11 (link esterno al sito web della fondazione OIC) si legge che sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti temi:

  • la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
  • la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell’intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
  • la prospettiva della continuità aziendale.

Visto che le regole relative alla Prospettiva della continuità aziendale si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017, si riportano alcune precisazioni nell’OIC 11 contenute nella parte motiva (che si ricorda non è parte integrante dell’OIC 11). In particolare l’OIC puntualizza:

“la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

l’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile comporta l’abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 dell’OIC del principio ma, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest’ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.

Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, (Link esterno verso sito https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 ‘il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche”. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: ‘Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile’. La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio”.