• 13/06/2026 10:24
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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello Redditi SP 2026, deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello “Redditi SP 2026” relativo al periodo d’imposta 01.01.2025- 31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Come chiariscono le istruzioni generali pubblicate nel n. 36-37/2025, pag. 2, “anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025

 

I soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi SP 2026

 

Sono obbligate alla presentazione del modello Redditi SP 2026 le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 5 del TUIR, nonché gli altri soggetti equiparati indicati nelle istruzioni.

 

In particolare, devono utilizzare il modello:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
  • le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
  • le società di fatto o irregolari, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale;
  • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, quando l’attività sia esercitata in società fra i coniugi, ossia nei casi in cui i coniugi siano cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori;
  • i Gruppi europei di interesse economico – GEIE.

 

Il modello Redditi SP assolve una funzione propria del regime di trasparenza delle società di persone: esso consente di determinare il reddito o la perdita prodotti dal soggetto collettivo e la quota imputabile a ciascun socio o associato, indipendentemente dall’effettiva percezione, ai fini della successiva tassazione personale.

 

I soggetti che non devono utilizzare il modello Redditi SP

 

Non devono presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria; in tal caso, i coniugi dichiarano i redditi mediante il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri pertinenti;
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, per le quali trovano applicazione, secondo la natura del soggetto, il modello REDDITI SC oppure il modello REDDITI ENC;
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

Termini di presentazione

 

Le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario, teoricamente fissato al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo.

 

Restano fermi i termini speciali previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le dichiarazioni riferite a periodi interessati da liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Particolare attenzione deve essere riservata alle società in liquidazione ordinaria, poiché il modello REDDITI SP 2026 recepisce la nuova disciplina dell’art. 182 del TUIR, applicabile alle liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione non assume, in tali ipotesi, una funzione meramente ricognitiva: attraverso i nuovi campi del frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS diviene lo strumento per gestire l’eventuale utilizzo delle perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione dei redditi degli esercizi compresi nella procedura.

 

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa

 

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte eventualmente risultanti dovute.

Per una società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario di presentazione del modello Redditi SP 2026 è quindi il 2 novembre 2026; l’eventuale dichiarazione trasmessa oltre tale data, ma entro i successivi 90 giorni, conserva validità secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 322 del 1998.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

Si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Definito brevemente l’ambito soggettivo e temporale del modello, l’analisi delle modifiche introdotte nelle istruzioni REDDITI SP 2026 richiede particolare cautela: non tutte le novità presenti nel modello relativo al periodo d’imposta 2025 incidono sulla determinazione del reddito dello stesso periodo. Alcune disposizioni operano immediatamente sul 2025; altre sono state inserite nel modello per gestire operazioni o componenti destinati a rilevare dal 1° gennaio 2026 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. È quindi necessario esaminare separatamente ciascuna innovazione, individuandone non soltanto il quadro interessato e la fonte normativa, ma anche l’effettiva decorrenza applicativa

 

Le Novità del Modello Redditi SP 2026

 

Il modello Redditi SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, recepisce un insieme articolato di modifiche derivanti dalla revisione del regime impositivo dei redditi, dai correttivi al concordato preventivo biennale e dalla legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il dato di particolare interesse è quello temporale: accanto alle innovazioni già applicabili alla dichiarazione del reddito 2025 – quali la nuova disciplina della liquidazione ordinaria, il coordinamento del quadro RE, l’affrancamento straordinario delle riserve e le detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2025 – il modello contiene anche quadri e campi predisposti per fattispecie che acquistano rilievo dal 2026.

È il caso dell’iper-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime di rateizzazione delle plusvalenze applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell’aliquota del 33 per cento sulle cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026, dell’aumento al 21 per cento della sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dell’assegnazione agevolata disposta dalla legge di bilancio 2026.

 

Un modello “2026” per dichiarare il 2025, ma con regole che guardano già al periodo successivo

 

Il modello Redditi SP 2026 rappresenta il punto di confluenza dichiarativa di interventi normativi appartenenti a fasi temporali diverse. Da un lato, esso deve essere utilizzato per dichiarare i redditi del periodo d’imposta 2025; dall’altro, contiene sezioni e istruzioni che accolgono disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1563), destinate a produrre effetti, in tutto o in parte, dal 1° gennaio 2026 o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, la presenza di una nuova sezione o di un nuovo codice nel modello non implica automaticamente che la corrispondente disciplina debba essere applicata alla generalità dei soggetti per il reddito 2025. Occorre invece verificare, per ciascuna fattispecie:

  • il periodo d’imposta cui la disposizione si riferisce;
  • la data di effettuazione dell’investimento o dell’operazione;
  • l’eventuale coincidenza o non coincidenza dell’esercizio con l’anno solare;
  • la necessità di compilare il quadro nel modello relativo al 2025 oppure in quello relativo al periodo successivo.

È questa la chiave di lettura delle principali novità del modello.

 

Concordato preventivo biennale: nel quadro CP il biennio 2025-2026, nel frontespizio la nuova adesione 2026-2027

 

Il quadro CP viene aggiornato per recepire le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo biennale dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 727), intervenuto sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Nella sezione I del quadro CP, i righi CP1 e CP2, dedicati rispettivamente al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, contengono le nuove caselleComma 1-bis, destinate alla gestione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 13 del 2024. “riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (…)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni).

 

Nei righi CP3, CP4 e CP5 viene invece esposta l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza.

 

 

Nei righi CP6 e CP8 assumono rilievo anche gli effetti della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

 

 

Nei righi CP11 e CP12 sono gestite le nuove cause di esclusione e cessazione.

 

 

La novità del quadro CP incide direttamente sul modello relativo al periodo d’imposta 2025, perché riguarda i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

 

Diverso è il profilo della comunicazione presente nel frontespizio: le istruzioni disciplinano l’adesione e la revoca riferite al nuovo biennio 2026-2027.

Nel medesimo modello convivono, quindi, la dichiarazione degli effetti del CPB già operativo sul 2025 e la comunicazione relativa al successivo biennio.

Quanto alla nuova comunicazione inserita nel frontespizio, le istruzioni precisano: “La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (‘CPB’) per il periodo 2026 – 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità […]”. (Cfr. pag. 4 delle istruzioni Redditi SP 2026).

 

 

In sostanza, le società di persone e le associazioni professionali interessate dovranno tenere distinti tre livelli di controllo: il reddito concordato in capo al soggetto collettivo; la quota imputata per trasparenza ai soci o associati; l’eventuale assoggettamento dell’imponibile incrementale all’imposta sostitutiva. La stessa dichiarazione può inoltre veicolare, mediante il frontespizio, l’adesione o la revoca per il biennio successivo.

 

Liquidazione ordinaria: la nuova gestione delle perdite opera per le liquidazioni iniziate dal 2025

 

La nuova disciplina della liquidazione ordinaria viene recepita nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS. La modifica deriva dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) che ha riformulato l’art. 182 del TUIR.

Il nuovo assetto consente, in presenza delle condizioni previste dalla norma, di utilizzare le perdite d’impresa residue alla chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella procedura e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti.

Nel frontespizio compaiono i campi:

  • Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24”;
  • Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)”.

 

 

 

La novità rileva già nel periodo d’imposta 2025, ma esclusivamente per le liquidazioni ordinarie iniziate successivamente al 31 dicembre 2024, ossia dal 1° gennaio 2025. Le istruzioni precisano inoltre che la data di chiusura della liquidazione assume rilievo in caso di dichiarazione integrativa diretta a rideterminare il reddito d’impresa computando in diminuzione le perdite residue alla chiusura.

In particolare, le istruzioni precisano: “Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […]”. (cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026),

Inoltre, le istruzioni relative al frontespizio chiariscono: “I campi Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24 e ‘Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR) possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).” (Cfr. pagg. 7-8 delle istruzioni Redditi SP 2026).

In particolare:

  • la casella “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
  • il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 2, lett. b), del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 192/24 nel sostituire il citato articolo 182 TUIR “ribalta” il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del TUIR. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l’impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. carry back, cioè a riduzione del reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l’imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21 del TUIR. Il biennio di riferimento per la determinazione dell’aliquota IRPEF a tassazione separata è sempre quello anteriore all’anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci. (Nuovo articolo 182, comma 2).

 

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: il rigo RE15 viene adeguato dal periodo d’imposta 2025

 

Il quadro RE, utilizzato dalle associazioni professionali e dagli altri soggetti che determinano redditi di lavoro autonomo, viene modificato anche in relazione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande.

Nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente addebitate al committente, precedentemente trattate sulla base dell’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

 

 

 

La modifica costituisce un coordinamento dichiarativo con la revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo operata dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2043).

La novella rileva già periodo d’imposta 2025.

Nelle istruzioni chiarito che “nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).” (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

 

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: la tracciabilità rileva già per il periodo d’imposta 2025

 

Sempre nel quadro RE vengono recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

La disposizione è ricondotta dalle istruzioni all’art. 54, comma 2-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). Le somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non siano eseguiti mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili. La nuova disciplina rileva nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce, infatti, che le disposizioni relative alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entrato in vigore il 18 giugno 2025; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina interessa quindi il periodo d’imposta 2025.

 

Così estratto dalle istruzioni: Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

Per associazioni professionali e società tra professionisti, il controllo dichiarativo deve pertanto essere preceduto dalla verifica dei mezzi di pagamento utilizzati. La documentazione della spesa e l’analitico riaddebito al cliente non sono sufficienti quando il pagamento originario non soddisfa il requisito della tracciabilità richiesto dalla norma.

 

Iper-ammortamento: il modello accoglie una misura applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

 

Nei quadri RF e RG vengono introdotti nuovi codici per rappresentare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione o autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

La disposizione trova fondamento nell’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nel testo definitivo delle istruzioni viene inoltre puntualizzato che i beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Decorrenza verificata. Questa novità non riguarda, in via ordinaria, il reddito del periodo d’imposta 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le istruzioni stabiliscono espressamente che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il modello SP 2026 risulta, quindi, già strutturato per accogliere la disciplina con riferimento alle fattispecie che intercettano tale decorrenza, in particolare nei casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Estratto dalle istruzioni:Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

Il dato operativo più rilevante consiste, dunque, nella necessità di non anticipare l’applicazione della maggiorazione ai beni acquisiti nel 2025 sulla sola base della presenza dei nuovi codici nel modello. Occorrerà verificare puntualmente la data di effettuazione dell’investimento, la localizzazione della struttura produttiva e l’appartenenza del bene agli allegati previsti dalla legge n. 199 del 2025.

 

Rateizzazione delle plusvalenze: la nuova disciplina non opera sul reddito 2025 dei soggetti solari

 

Il modello viene adeguato alla nuova disciplina della rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nelle istruzioni chiarito che la novità riguarda non soltanto il quadro RF, ma anche il quadro RG, interessando dunque sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata. La nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, essa si applica quindi dal periodo d’imposta 2026 e non incide sulla determinazione del reddito dichiarato nel modello relativo al 2025.

Estratto dalle istruzioni: Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

La presenza della novità nel modello impone una cautela interpretativa: per le operazioni realizzate nel 2025 restano applicabili le regole riferibili al periodo dichiarato, mentre il nuovo regime dovrà essere utilizzato solo quando sia maturata la specifica decorrenza prevista dalla norma.

 

Cripto-attività: l’aliquota del 33 per cento opera dal 1° gennaio 2026; per il 2025 resta distinta la disciplina già applicabile

 

Il quadro RT viene riorganizzato per accogliere la nuova imposizione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. Le istruzioni prevedono:

  • la sezione V-A1 e la sezione V-B1 per le plusvalenze e gli altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva del 33 per cento;
  • la sezione V-A2 per i proventi relativi ai token di moneta elettronica denominati in euro, soggetti all’aliquota del 26 per cento.

La disciplina si collega all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, all’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all’art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).

 

L’imposta sostitutiva del 33 per cento sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività si applica ai realizzi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Anche la disciplina specifica dei token di moneta elettronica denominati in euro, assoggettati al 26 per cento, riguarda operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026. Le istruzioni di dettaglio chiariscono che le nuove sezioni riferite alle operazioni dal 2026 devono essere compilate, nel modello SP 2026, dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025, permane invece la gestione delle plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento secondo la disciplina applicabile al periodo dichiarato.

 

Estratto dalle istruzioni: Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 […]”.

“Nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento […]”. (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.)

La gestione dichiarativa dovrà quindi distinguere:

  • operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025;
  • operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026;
  • cripto-attività ordinarie soggette al 33 per cento;
  • token di moneta elettronica denominati in euro soggetti al 26 per cento;
  • eventuale rilevanza del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Rivalutazione delle partecipazioni: l’aliquota del 21 per cento decorre dal 1° gennaio 2026

 

Nella sezione X del quadro RT viene recepito l’aumento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, previsto dalla modifica all’art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’intervento è disposto dall’art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652) e innalza l’aliquota dal 18 al 21 per cento.

Decorrenza verificata. L’aliquota del 21 per cento si applica alle rideterminazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’aumento non rappresenta una regola di tassazione riferita al reddito 2025, benché la relativa gestione sia già introdotta nel modello SP 2026.

 

Estratto dalle istruzioni: Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.).

 

Sismabonus ed Ecobonus: la detrazione del 36 per cento comprende le spese sostenute nel 2025 e nel 2026

 

I quadri RP e RN vengono aggiornati per la gestione delle detrazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576), che prevede la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026.

Diversamente dalle novità esclusivamente proiettate sul periodo d’imposta 2026, la disciplina del Sismabonus e dell’Ecobonus interessa immediatamente anche il periodo d’imposta 2025, oggetto del modello Redditi SP 2026. Le istruzioni comprendono espressamente le spese sostenute sia nel 2025 sia nel 2026; nel modello in commento assumono immediata rilevanza le spese sostenute nel 2025, da attribuire ai soci o associati secondo le regole applicabili.

Estratto dalle istruzioni: Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi ‘Sismabonus’ ed ‘Ecobonus’, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RP, pag. 116 e ss.; quadro RN, pag. 120 e ss.)

Le istruzioni di dettaglio del quadro RN confermano, per le spese antisismiche e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, l’applicazione della misura del 36 per cento alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, mentre per le spese sostenute nel 2027 è prevista la misura del 30 per cento.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci: nel quadro RQ convivono la disciplina 2025 e la riapertura per le operazioni entro il 30 settembre 2026

 

La sezione XXII del quadro RQ gestisce l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice.

La disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, interessa le società in nome collettivo e in accomandita semplice che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, nonché le società che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, si trasformano in società semplici entro la stessa data.

La nuova riapertura disposta dalla legge di bilancio 2026 riguarda operazioni effettuate entro il 30 settembre 2026 e non costituisce, quindi, in via generale, una fattispecie riferita al reddito 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Tuttavia, le istruzioni precisano che la medesima sezione deve essere compilata anche dalle società che, entro il 30 settembre 2025, hanno effettuato operazioni agevolate in applicazione dell’art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405). Il quadro RQ assolve dunque una duplice funzione: accoglie le operazioni già rilevanti nel 2025 e predispone la gestione della riapertura 2026.

Estratto dalle istruzioni La sezione deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data.” “La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, e entro la medesima data, hanno applicato l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP […]”. (cfr. quadro RQ, sezione XXII, pagg. 110-111 delle istruzioni Redditi SP 2026)

L’imposta sostitutiva è pari all’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Per il contribuente è indispensabile distinguere l’annualità normativa dell’operazione: le assegnazioni eseguite nel 2025 e quelle realizzate nel 2026 poggiano su riaperture differenti e richiedono la verifica dei rispettivi requisiti soggettivi, inclusa la data di iscrizione dei soci nel libro soci o la data certa del titolo di trasferimento.

 

Affrancamento straordinario delle riserve: l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025

 

La sezione VII del quadro RQ viene aggiornata per gestire l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.

La disciplina riguarda le poste esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).

Decorrenza. L’affrancamento è una novità direttamente rilevante nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Le istruzioni stabiliscono espressamente che l’imposta sostitutiva deve essere liquidata nella presente dichiarazione REDDITI SP 2026. Non si tratta, quindi, di una misura soltanto prospettica, nonostante la fonte normativa sia la legge di bilancio 2026.

Estratto dalle istruzioni: “I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, legge 30 dicembre 2025, n. 199).”

“L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.”(Cfr. quadro RQ, sezione VII, pag. 108 delle istruzioni Redditi SP 2026).

L’affrancamento avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento, da indicare nel rigo RQ29 e versare, con il codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Per le società di persone il controllo dovrà estendersi alla ricostruzione delle riserve esistenti nei bilanci interessati, alla loro permanenza alla chiusura del periodo d’imposta 2025 e agli effetti dell’affrancamento nei rapporti con i soci.

 

Disallineamenti da ibridi: la comunicazione nel quadro RS segue il periodo cui si riferisce la documentazione

 

Il quadro RS contiene un nuovo prospetto destinato alle imprese che abbiano predisposto la documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi.

La previsione deriva dall’art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430) e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

La comunicazione deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la documentazione predisposta. Pertanto, nel modello REDDITI SP 2026 la compilazione assume rilievo quando la documentazione riguarda il periodo d’imposta 2025.

Estratto dalle istruzioni: Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RS, pag. 134 e ss.).

La compilazione del prospetto dovrà essere coordinata con la documentazione materialmente predisposta dall’impresa e con il periodo al quale essa si riferisce. L’omessa comunicazione non può essere trattata come mero errore di compilazione in presenza di un regime documentale collegato a specifici effetti protettivi.

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