Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015 (Supplementi straordinari dal n. 16 al n. 19) quattro decreti MEF del 22 dicembre 2015 che approvano gli studi di settore relativi alle attività professionali e alle attività economiche nel comparto commercio, delle manifatture e dei servizi. Gli studi approvati si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
Link (sito www.gazzettaufficiale.it) agli studi di settore approvati:
- 12 studi del comparto manifatturiero (D.M. 22 dicembre 2015 – Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture). (Suppl. Straordinario n. 16);
- 12 studi relativi alle attività dei professionisti (D.M. 22 dicembre 2015 – Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali) – (Suppl. Straordinario n. 18);
- 20 studi del commercio (D.M. 22 dicembre 2015 – Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio) – (Suppl. Straordinario n. 17);
- 26 studi afferenti i servizi (D.M. 22 dicembre 2015 – Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi) – (Suppl. Straordinario n. 19).
Inoltre, nel Supplemento Straordinario n. 16, è contenuto un quinto decreto MEF (Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari) che approva specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
Questi indicatori, sono stati determinati sulla scorta del livello:
1) dei canoni di affitto dei locali commerciali;
2) del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;
3) delle retribuzioni;
4) delle quotazioni immobiliari;
5) dei canoni di locazione degli immobili.
Le territorialità, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2015.