• 22/04/2024 23:18

Nuova transazione fiscale nelle crisi di impresa. Le indicazioni agli Uffici per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario

 

Arrivano le istruzioni delle Entrate ai propri uffici per garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione delle crisi di impresa e per fornire supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica. Con la circolare n. 34/E firmata oggi dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulla base delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 159/2020, sono delineate le regole per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei posti di lavoro. Considerato il crescente ricorso alla transazione fiscale nelle crisi di impresa, e tenuto conto anche delle ripercussioni finanziarie sugli operatori economici determinate dall’emergenza Covid-19, la circolare intende rappresentare un utile vademecum per orientare e uniformare il comportamento degli Uffici su tutto il territorio nazionale. Dopo un breve excursus normativo, il documento fornisce infatti indicazioni agli Uffici sulla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, sul rapporto con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale.

 

Le due vie percorribili

 

La circolare si sofferma anche sull’accordo di ristrutturazione dei debiti e sul concordato preventivo, ossia le due procedure cui il debitore può far ricorso, a seconda dei casi, ai fini della composizione della crisi d’impresa, descrivendone la disciplina normativa, i requisiti di ammissibilità, gli oneri a carico dei soggetti interessati e gli effetti

 

Il ruolo dei professionisti

 

L’Agenzia ricorda nel documento che gli interventi legislativi in materia di composizione della crisi di impresa hanno, progressivamente, assegnato ai professionisti che attestano la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo un ruolo sempre più rilevante, da assolvere con rigore, competenza e trasparenza per assicurare la corretta riuscita della procedura. La circolare illustra quindi anche gli elementi che devono essere necessariamente riportati nella relazione del professionista, che rappresenta il supporto su cui si fondano le valutazioni dei creditori in merito alle proposte di soddisfacimento dei crediti.

 

Le indicazioni agli Uffici

 

Con la circolare vengono, quindi, impartite le indicazioni operative alle strutture territoriali delle Entrate, finalizzate a garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all’attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari. L’Agenzia evidenzia che per ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario occorre sostanzialmente valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 29 dicembre 2020, con oggetto: TRANSAZIONE FISCALE – Accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi – Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa – Modifiche alla disciplina apportate alla L.F. introdotte dall’art. 3, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 07/10/ 2020, n. 125 conv., con mod., dalla L. 27/11/2020 n. 159 – Art. 182-bis, del RD 16/03/1942, n. 267 – Art. 182-ter, del RD 16/03/1942, n. 267

 

Le precedenti circolari 

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 23 luglio 2018: «TRANSAZIONE FISCALE – Procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti – – Art. 182-ter della L.F. (RD 16/03/1942, n. 267), come modificato dall’articolo 1, comma 81, della L. 11/12/2016, n. 232 – Rettifica di precedenti affermazioni contenute nelle circolari n. 40/E del 2008 e n. 19/E del 2015»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 maggio 2015: «TRANSAZIONE FISCALE – Istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali – Composizione della crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Procedura alternativa di liquidazione dei beni – Evoluzione normativa e giurisprudenziale – Profili fiscali e procedurali – Artt. 182-bis e 182-ter, del RD 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallim.) – L 27/01/2012, n. 3 – Rettifica di precedenti affermazioni contenute nella circolare n. 40/E del 2008»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 18 aprile 2008: «TRANSAZIONE FISCALE – Nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione – Art. 182-ter della L.F. (RD 16/03/1942, n. 267), come modificato dall’articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 12/09/2007, n. 169»