• 22/04/2024 15:01

 

Online la bozza del provvedimento che approva le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro. Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell’invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Meno dati e possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro

Sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. I contribuenti che hanno utilizzato un software di mercato per la predisposizione della comunicazione del primo semestre 2017 e non intendono modificarlo, potranno continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti regole tecniche (retro-compatibilità). Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.

Nuove scadenze ok anche per l’invio telematico dei dati fattura

Secondo quanto previsto dalla bozza, i termini per l’invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria. Anche chi esercita l’opzione, infatti, potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.

 Più tempo per inviare i dati delle fatture

Come dispone il punto 1.5 della bozza di provvedimento, «ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 200, n. 212, i termini per gli adempimenti delle comunicazioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il secondo semestre 2017 nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 1 ter del decreto-legge n. 148 del 2017, sono fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento (ndr. ora in bozza)».

Si ricorda che il provvedimento – ora solo in bozza – sarà emanato al fine di consentire la predisposizione e l’invio della comunicazione dei dati fattura nel rispetto delle nuove disposizioni normative contenute nell’articolo 1-ter (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha previsto la facoltà, per il contribuente, di trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni:

  • sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale;
  • limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

La medesima disposizione normativa ha previsto, inoltre, che, in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del Regolamento di cui al D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i seguenti dati del documento riepilogativo: la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (in bozza), recante: «Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»

Link al sito dell’Agenzia delle entrate per: