Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2018, il comma 936, lett. b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2522), che modifica l’articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In pratica, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). Con esclusione della possibilità di un amministratore unico. Altra, rilevante modifica, anch’essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.
Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria, per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:
- “non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
- nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
- nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio;
- le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.


