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Nel caso si verifichi la doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte, sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, emetta una pronuncia di cassazione con rinvio, il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018. In applicazione del sopra riportato principio, l’Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 110 del 18 aprile 2019, ha accolto la soluzione interpretativa del contribuente, nel quale si prospettava un adesione alla definizione agevolata della lite fiscale con un importo pari al 15 per cento del valore della stessa, considerato che al momento dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l’ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate con rinvio ad un’altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere –  Rilevanza del momento dell’entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018

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