• 19/04/2024 8:41

In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976,n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» [cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico”. (Così, risposta dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019)

Vedi anche, FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019, secondo cui “l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»”

Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.