• 02/05/2024 13:54

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata)

Ai fini dell’applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022. Ciò premesso, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Peraltro, utilizzare la presunzione in argomento soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni di dei decreti ministeriali che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo. A questo fine è stata stabilita una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori. Pertanto, le riserve di utili ante 2018 la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 devono essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 163/2022) nel quale si chiedeva se fosse possibile, in sede di distribuzione delle riserve di utili, limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi (i) dapprima fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (ii) poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e (iii) infine nel corso dell’esercizio 2017, ai soli soci qualificati.

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2536), ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva. In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019». Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente (cfr. risoluzione 6 giugno 2019, n 56/E). In proposito, si evidenzia che in base al regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.

La misura del 40 per cento, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2008, pag. 1281). Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1620), con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, occorre considerare che i citati decreti ministeriali prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Tale presunzione è diretta ad assicurare un’omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una “stratificazione” temporale degli utili conseguiti dalla società in ragione della diversa aliquota d’imposta applicata. Sotto tale profilo, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 nell’ordine appena indicato opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili.

  

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 30 marzo 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Riserve di utili stratificate negli anni – Impossibilità in sede di distribuzione di limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati – Affermazione – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili  – Art. 27, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L 27/12/2017, n. 205 – DM 26/05/2017 – DM 02/04/2008

  

Per saperne di più:

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

 

Link al testo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

 

Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2018, pag. 1514). Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate. c

 

Vedi anche le risposte all’interpello n. 332/2019 e n. 505/2019 nelle quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla individuazione del periodo di formazione dell’utile derivante dalla distribuzione delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta. In particolare, nella risposta n. 332 dell’8 agosto 2019, chiarito che la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta. In ossequio ai principi statuiti nella risposta n. 322/2019 nella successiva dalla risposta n. 505/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella specifica ipotesi di trasformazione societaria regressiva, in considerazione del rispetto delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 170 del TUIR e della circostanza per cui il periodo di formazione della riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta) corrisponde al 2018, che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del TUIR, il quale presuppone viceversa che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.