ATTENZIONE:
gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati
(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)
Speciale Modulistica 2026
La Certificazione unica “CU 2026”
Modello e Istruzioni
A seguito dell’errata-corrige del 5 febbraio 2026 si pubblica la versione aggiornata della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa ai redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, completa delle istruzioni per la compilazione. La citata correzione si resa necessaria per eliminare alcuni disallineamenti testuali e refusi che, se mantenuti, avrebbero potuto generare incertezze applicative nella fase di elaborazione e trasmissione delle certificazioni. In particolare, l’errata-corrige è intervenuta su alcune passaggi delle istruzioni relativi al regime agevolato dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015). La modifica, infatti, estende espressamente l’ambito soggettivo delle indicazioni già formulate per i rientri antecedenti al 30 aprile 2019 anche ai lavoratori rientrati dopo il 30 aprile 2019 che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015, evitando letture riduttive che avrebbero potuto riflettersi sulla scelta dei codici e sulla corretta esposizione delle somme agevolate in certificazione. Ad esempio, prima dell’errata-corrige, la descrizione dei codici 13 e 14, da inserire nel punto 462 (sezione “ALTRI DATI” – “REDDITI ESENTI”) e nel punto 553 (sezione “DATI RELATIVI AI CONGUAGLI” – “REDDITI ESENTI”) , richiamava in modo esplicito i soli impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019, che avevano esercitato l’opzione disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato dall’errata-corrige del 24 giugno 2021). Con l’aggiornamento del 5 febbraio 2026, le istruzioni chiariscono che gli stessi codici 13 e 14 vanno utilizzati anche per i lavoratori rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione ex art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015. |
Certificazione Unica “CU 2026”. Soggetti obbligati, utilizzo, termini e sanzioni
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026, è stata approvata la Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2026 (CU) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo 2026. Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario“.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve avvenire entro il 30 aprile 2026.
Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 2 novembre 2026 (il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).
Tabella di riepilogo scadenze – trasmissione telematica della Certificazione Unica – CU 2026 (periodo d’imposta 2025)
| Tipologia di CU (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate) | Scadenza |
| CU dipendenti e pensionati (redditi di lavoro dipendente e assimilati, ecc.) | 16 marzo 2026 |
| CU “solo autonomi/provvigioni”: certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo da arte/professione abituale e/o provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione/agenzia/mediazione/rappresentanza/procacciamento | 30 aprile 2026 |
| CU “solo redditi esenti/non precompilabili”: certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata (invio entro termine del Modello 770) | 2 novembre 2026 (termine ordinario 31 ottobre 2026, ma cade di sabato) |
Nota: la consegna della CU “sintetica” al percipiente avviene, in via generale, entro il 16 marzo 2026.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni.
Soggetti obbligati
Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro i termini sopra indicati coloro che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
La CU 2026 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia oppure le Università per i dottorati di ricerca. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.
In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa di cui all’articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, come sostituiti dall’articolo 2-bis della legge n. 63 del 1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
Sostituti d’imposta esonerati dal rilascio della Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (cd. CUA) nei confronti di forfetari
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 «A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies». (Comma inserito dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1) Tuttavia, va rilevato che l’obbligo di rilascio/trasmissione della CU permane per alcuni soggetti per i quali è tuttora precluso l’utilizzo della fatturazione elettronica. È il caso, in particolare, dei medici convenzionati che applicano il regime forfetario. Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione della “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” si legge: “per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: (omissis) 24 – nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998; Anche in relazione al punto 4 chiarito che “Relativamente alle indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto, corrisposte ai soggetti forfetari di cui all’articolo 1, della L. 190/2014, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998, deve essere riportato nel presente punto l’intero importo corrisposto (ad es. indennità di maternità). Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7″.
|
La Certificazione Unica “CU 2026” andrà utilizzata per trasmettere all’Agenzia delle entrate, unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
La Certificazione Unica “CU 2026”, da rilasciare al contribuente unitamente alle informazioni contenute nel Capitolo III, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli IV, V, VI, VII e VIII.
Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi sopra elencati nell’anno 2025 prima dell’approvazione della certificazione “CU 2026”, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La Certificazione Unica “CU 2026” deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La Certificazione Unica “CU 2026” rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Tipologie di invio
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento (cfr. provvedimento CU 2026, par. 7.1-7.5).
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alle scadenze sopra indicate.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro i termini sopra indicati, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi agli stessi termini.
Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, inviate entro i termini sopra indicati, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi agli stessi termini. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998 sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998.
Le sanzioni per l’omessa o tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche
È prevista un’apposita sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Tuttavia nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi ai termini di scadenza per la trasmissione telematica di cui sopra. Va inoltre evidenziato, che con circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate, nel rispondere alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi 2024, ha ammesso il ravvedimento operoso per sanare il tardivo invio delle Certificazioni Uniche. In particolare nel citato documento di prassi si legge che “al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3010). Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.
Naturalmente, la sanzione su cui applicare la mitigazione da ravvedimento è di 33,33 euro se la Certificazione è presentata entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero di 100 euro se la Cu è trasmessa oltre i 60 giorni.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per ogni Certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disciplinante l’istituto del cumulo giuridico), con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti (ed esempio: entro il 15 maggio 2026 per la scadenza del 16 marzo 2026), la sanzione è ridotta a un terzo (quindi 33,33 euro), con un massimo di euro 20.000.
Si ricorda che ai sensi del successivo comma 6-quinquies.1. «Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies».
Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026”
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate
Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito





