• 22/04/2024 13:24

 

L’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. Decreto Sostegni), prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum in favore dei suddetti lavoratori.

Con messaggio 2564 del 9 luglio 2021, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Link al testo del messaggio Inps 2564 del 9 luglio 2021, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Accertamento dei requisiti normativamente previsti – Istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame – Art. 10 del decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, conv., con mod., dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. Decreto “Sostegni”.