Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016 il Decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, recante: «Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».Il provvedimento entra in vigore dal 3 giugno 2016.
Il Decreto ministeriale emanato in base al comma 13 dell’art. 41, della legge n. 247 del 2012, regolamenta:
- le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;
- le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, riferite all’età, alle condizioni di salute, alla maternità e paternità del tirocinante, con le relative procedure di accertamento;
- i requisiti di validità del tirocinio svolto in altro Stato dell’Unione europea.
Il regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dal 3 giugno 2016 data di entrata in vigore del D.M. 70/2016. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.