• 24/04/2024 16:35

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Diffusi dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%. A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini IVA. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’IVA in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime. Nel documento di prassi sono inoltre presenti utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dal 1° gennaio 2015.

Le agevolazioni

Il nuovo regime è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2174). L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. La circolare fornisce indicazioni sulle numerose agevolazioni introdotte per i soggetti di minori dimensioni. In particolare i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list. Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfetario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle, sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti devono però assicurare alcuni adempimenti, come quello di certificare i corrispettivi, di numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l’IVA per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Come accedere al forfetario

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita IVA. Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

Revoca di precedenti opzioni

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario. Coloro che intendono applicare il nuovo regime possono, pertanto, effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, della circolare in oggetto o entro la prima liquidazione IVA successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 3 e 7, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per correggere gli errori commessi in fattura, può essere emessa una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA), che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Anche i soggetti che hanno optato, ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 nel corso del 2015 per l’applicazione del regime di vantaggio possono revocare la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni) e accedere al regime forfetario.

In dichiarazione entra la comunicazione sui requisiti

Nel documento di prassi, le Entrate chiariscono che la presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

I regimi abrogati e il periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018. Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2016)