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Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2015, che stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Rispetto all’omologo D.M. del 24 dicembre 2012 relativo agli anni d’imposta 2009/2010 va segnalato che nell’articolo 3 del nuovo decreto è stato eliminato il riferimento alla «spesa medie ISTAT». Il provvedimento pertanto, accoglie ufficialmente i rilievi del Garante della Privacyparere reso in data 21 novembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2013, pag. 2817) – secondo il quale i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il Fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Peraltro, anche l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014, (par. 3.1 in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 311)nel recepire il citato parere del Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le «medie ISTAT» sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati. Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggetti-vamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.