• 01/05/2024 10:56

Il divieto dell’abuso del diritto nell’IVA è applicabile indipendentemente dalle norme nazionali

Trattasi di un principio generale del diritto dell’Unione che non richiede misure nazionali di recepimento
Il divieto dell’abuso del diritto ricompreso tra i principi generali dell’Unione europea

Con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-251/16 Edward Cussens e a. / T.G. Brosnan, stabilito, che il principio del divieto di pratiche abusive, quale applicato nella sentenza nella causa Halifax (sent. della Corte del 21 febbraio 2006, C-255/02 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2006, pag. 1050) alle disposizioni della direttiva sull’IVA, non costituisce una norma stabilita da una direttiva. Al contrario, tale principio trova il proprio fondamento in una costante giurisprudenza secondo la quale, da un lato, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione e, dall’altro, l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici. La Corte spiega, successivamente, che tale giurisprudenza è stata pronunciata in diverse materie del diritto dell’Unione. Essa precisa, inoltre, che l’applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai diritti ed ai benefici previsti dal diritto dell’Unione avviene indipendentemente dal fatto che tali diritti e benefici trovino il loro fondamento nei trattati, in un regolamento o in una direttiva. Secondo la Corte, quindi, il principio in questione ha carattere generale, per natura inerente ai principi generali del diritto dell’Unione. Di conseguenza, può essere opposto ad un soggetto passivo per negargli il beneficio, in particolare, del diritto all’esenzione dall’IVA, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego.

Infine, la Corte conferma che siffatta applicazione del principio del divieto di pratiche abusive è conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, anche qualora tale applicazione riguardi operazioni realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax. La Corte rileva a tale riguardo che l’interpretazione da essa fornita del diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso sin dalla data della sua entrata in vigore. Ne deriva quindi che il diritto dell’Unione così interpretato, al di fuori di circostanze eccezionali, deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione. Inoltre, nella sentenza nella causa Halifax, la Corte non ha limitato gli effetti nel tempo della sua interpretazione del principio del divieto di pratiche abusive in materia di IVA e tale limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA