• 18/04/2024 20:38

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018 il D.M. Mef 6 aprile 2018, che stabilisce le modalità attuative della disciplina in materia di Gruppo IVA. In sede di prima applicazione del nuovo regime la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018.

Le principali conseguenze, per i partecipanti, della costituzione di un gruppo IVA è quella di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per effetto dell’esercizio di tale opzione, gli aderenti al gruppo – fintantoché perdura l’opzione – perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d’imposta (il gruppo IVA) che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA, con le specifiche disposizioni attuative approvate del D.M. Mef 6 aprile 2018. Di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018