• 20/04/2024 13:04

Formazione continua del Revisore legale: le faq RGS in vista della scadenza di fine anno

Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef
Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef

Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento. Non sono previsti esoneri. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi. Sono solo alcuni dei chiarimenti, diffusi dal sito web della Ragioneria Generale dello Stato nella formula della risposta a precisa domanda, di seguito pubblicati.

(Faq): Formazione continua del Revisore legale

Domanda n.1

In cosa consiste l’obbligo di formazione continua?

Risposta

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Domanda n.2

Quale rapporto credito – ora è considerato valido ai fini dell’erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?

Risposta

Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). .

Domanda n.3

Come può essere assolto l’obbligo di formazione?

Risposta

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti:

1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;

2) lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

Domanda n.4

Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?

Risposta

La maturazione dei crediti deve essere completata nell’ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento.

Eventuali proroghe non potrebbero che essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio.

Domanda n.5

Che cosa comporta il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua?

Risposta

L’articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.

Domanda n.6

Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Come indicato dalla Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017

(Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.

Domanda n.7

Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Domanda n.8

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Si. Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.

Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.

Domanda n.9

I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero.

Domanda n.10

L’offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?

Risposta

Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.

Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.

Domanda n.11

Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione continua?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.

Domanda n.12

Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?

Risposta

No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.

Domanda n.13

In merito all’obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?

Risposta

No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Domanda n.14

Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell’anno della cancellazione?

Risposta

No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.

Domanda n.15

Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione, può successivamente reiscriversi?

Risposta

Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.

Domanda n.16

Da quando decorre l’obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?

Risposta

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Domanda n.17

A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all’assolvimento degli obblighi della formazione?

Risposta

Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.

Domanda n.18

Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?

Risposta

Ad oggi, i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma annuale del Ministero (determina 37343/2017). La ragione dell’esclusione riguarda la differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l’aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali.

Domanda n.19

Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?

Risposta

Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.

Per saperne di più:

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

 

Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017