• 01/05/2024 10:56

Riforma della legge fallimentare: via libera alla delega al Governo

Il Senato approva definitivamente la delega al Governo per la riforma del fallimento

Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl n.2681, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (link al sito www.senato.it)

Il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali

Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza.

Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

La legge delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per riformare:

  • le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
  • la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell’esercizio della delega il Governo deve “tenere conto” della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza), nonché dei principi della model law, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale – UNCITRAL.

La riforma, per delega interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d’ufficio, attualmente disciplinata dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza.

Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall’art. 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l’insolvenza.

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procederne all’individuazione ricorrendo alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore“.

Il Governo dovrà dunque applicare l’articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d’interessi ad essere titolari dell’apertura della procedura d’insolvenza.

Il Governo dovrà inoltre:

  • prevedere priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio;
  • uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo al registro delle imprese ovvero all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
  • ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione;
  • riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi;
  • assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;
  • istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
  • armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro e 2001/23/CE sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un’impresa.