• 22/04/2024 9:49

Possibile emettere una unica fattura mensile “riepilogativa”, di tutte le note di riconsegna in conto lavoro, per prestazioni di servizi non ancora pagate, emesse nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente italiano, riportando nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese.

In pratica, utilizzando le parole dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019 “in presenza di una fattura che documenta più prestazioni di servizi rese nel mese, il momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file fattura”.

Ad esempio, “quindi:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica (n.d.r. immediata riepilogativa”), esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019)”.

Ne deriva, in base alle istruzioni operative sopra riportate, che anche le fatture elettroniche per servizi resi a soggetti passivi nazionali emesse prima del pagamento del servizio possono essere inviate allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura.

Infatti, conclude l’Agenzia, “considerato che nel caso prospettato dall’istante non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura (nella specie non prima di trenta giorni dalla stessa), non è esatto parlare di fatturazione differita.

Peraltro l’Agenzia, nell’evidenziare, come anticipato, che la procedura sopra descritta non può riferirsi alla fattura differita in senso proprio, precisa ad abundantiam che nella “vera” fatturazione differita “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019”. Questo, perché, in deroga alle regole previste per la fattura immediata, il contribuente può avvalersi della fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72.

Al tal proposito, viene rilevato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Tale momento coincide:

a) in generale, con il «pagamento del corrispettivo» (cfr. l’articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto IVA);

b) per le prestazioni indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale «Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza socialee sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici» – con «il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese» (cfr. l’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA);

c) per le prestazioni, c.d. “generiche”, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto IVA, «rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito», con «il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi» (si veda l’articolo 6, comma 6, del decreto IVA).

Fermo restando che, «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (così l’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto IVA).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019, con oggetto: Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioniFatturazione elettronicaPrestazioni di serviziEmissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Articolo 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lettera g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633