Con sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.
Con la sentenza il Tribunale dell’Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d’imposta successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di effettuazione/esigibilità.
L’effetto, per l’ordinamento IVA “nostrano” è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n. 50/2017.
- ribadisce che lo Stato membro non può introdurre, in via generale, una condizione ulteriore che finisca per ostacolare sistematicamente la detrazione, senza considerare le circostanze del caso;
- individua un punto fermo temporale: se la fattura è ricevuta prima della presentazione della dichiarazione del periodo in cui il diritto è sorto, non è legittimo impedirne l’esercizio in quel periodo;
- mette sotto pressione, sul piano applicativo, la lettura domestica che tende a concentrare il diritto nell’anno di ricezione/registrazione (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018), almeno nelle ipotesi a “cavallo d’anno”.
Il principio decisivo: divieto di negare la detrazione se la fattura è disponibile entro la dichiarazione.
Link al testo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Causa T-689/24 – dell’11 febbraio 2026 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Articolo 167, articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Emissione della fattura che indica l’IVA nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è esercitato il diritto a detrazione – Neutralità fiscale e proporzionalità – Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Questione rilevante: detrazione dell’IVA in caso di fatture ricevute nell’anno successivo





