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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto Mef del 13 luglio 2017 che modifica il D.M. del 27 giugno 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1104), emanato per l’attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1008). Il provvedimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), precisa che l’ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in “Finanza & Fisco” n. 48/2007, pag. 4118). L’articolo 2 prevede che il decreto si applichi alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017, giorno successivo alla sua pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, per tener conto di eventuali comportamenti pregressi, si prevede che sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti (fornitori ed acquirenti) che hanno assoggettato al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto.

Link al testo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 luglio 2017, recante: «Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA»