Pubblicato nel supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Di seguito, le sintesi delle disposizioni di carattere fiscale e agevolative introdotte dal decreto legge n. 34/2020 cd. “Rilancio” per aiutare imprese e autonomi a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.
Indennità COVID-19
A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal D.L. n. 18/2020 (D.L. “Cura Italia”) e ne introduce di nuove.
Le suddette indennità sono riconosciute:
- ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e – se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – 1.000 euro per maggio) (art. 84, commi da 1 a 2);
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro) (art. 84, comma 3);
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600 euro per aprile) (art. 84, comma 4);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, commi 5 e 6);
- agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, comma 7);
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 78);
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 10);
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. a));
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. b));
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. c));
- agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. d));
- ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 85);
- ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 98).
Viene disposto un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del decreto Rilancio e l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (art. 86).
Misure fiscali
Il decreto legge contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali.
In particolare, si prevede:
- l‘esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell’acconto dell’IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate (art. 24);
- un credito d’imposta per l’ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (art. 28);
- la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cd. superammortamento (art. 50);
- il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119);
- un credito d’imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (art. 120), nonché un nuovo, più ampio credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125);
- la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d’imposta o di sconti sul corrispettivo (art. 121) e la possibilità di cedere alcuni crediti d’imposta, in deroga alla disciplina generale (art.122);
- la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (art.123);
- la riduzione al 5% dell’IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (art.124);
- la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un’unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt. 126 e 127);
- in materia di accise, tra l’altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132);
- il differimento al 2021 dell’efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax (art. 133);
- la modifica della disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134) e l’uniformazione dei termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (art. 138);
- la proroga al 1° gennaio 2021 dell’esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (art. 140);
- il rinvio al 1° gennaio 2021 della cd. lotteria degli scontrini (art. 141); dell’avvio sperimentale della cd. precompilata IVA (art. 142); dell’integrazione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (art. 143);
- la rimessione in termini dei pagamenti per cd. avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (art. 144);
- la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145);
- la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l’indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 (art. 146);
- l’elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (art. 147);
- le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (art. 148);
- la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019 (art. 149);
- la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione (art. 150);
- la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151);
- la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (art. 152);
- la sospensione dell’obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (art. 153);
- la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione disposta dall’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio“, in scadenza nell’anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (art. 154);
- il differimento del termine per l’emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (art. 157);
- una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione (art. 158);
- l’ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (art. 159);
- la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (art. 160);
- la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell’art.92 del D.L. n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (art. 161);
- la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (art. 162);
- la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 163);
- la concessione di un credito (Tax credit vacanze), per il periodo d’imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (art. 176);
- l’abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art. 177);
- alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l’istituzione di un Fondo, per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (art.180);
- l’esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l’istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (art. 181);
- per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, comma 7);
- il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l’elevazione dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito dal 30 al 50%, con un tetto di spesa di 60 milioni (art. 186);
- l’introduzione, per l’anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell’80% previsto in via ordinaria) (art. 187);
- un credito d’imposta, in via straordinaria per l’anno 2020, per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (art. 188);
- un credito d’imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (art. 190);
- la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (art. 216);
- la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (art. 244).
Misure finanziarie
Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese, anche sotto il profilo fiscale, si interviene:
- sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, istituito riconosciuto per l’anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020. Il comma inserisce le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le start up innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d’imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare – novella all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019 (art. 38, comma 4);
- sulla disciplina agevolativa delle startup innovative contenuta nel D.L. n. 179/2012, aggiungendovi un nuovo articolo 29-bis, che prevede incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in startup innovative (art. 38, comma 7);
- sulla disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale in regime “de minimis” introdotto per le startup innovative dal comma 7 (art. 38, comma 8 ).
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato:
- si prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione (art. 53);
- si definisce una la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di:
- sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
- garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
- prestiti alle imprese con tassi d’interesse agevolati (art. 56);
- aiuti in favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
- aiuti in favore di investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
- aiuti in favore di investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);
- si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60 (art. 61);
- si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. Temporary framework) soggiacciono all’osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR» La registrazione è operata dai soggetti competenti all’erogazione dell’aiuto, sotto la loro responsabilità (art. 63);
- si dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (art. 64).
Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnala:
- il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25);
La relazione illustrativa della misura agevolativa Art. 25 La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica «COVID-19», demandando all’Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. Tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dal successivo comma 2, sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa. Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo per individuare l’ambito soggettivo di applicazione della norma, fatte salve le esclusioni espressamente previste al comma 2. Tra i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo rientrano anche quelli individuati all’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il comma 2 contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: i. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; ii. gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR; iii. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR; iv. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; v. i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo. |
- le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico- produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (art. 26).
Ulteriori disposizioni concernono:
- la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi; l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina dell’udienza tributaria a distanza o da remoto; l’introduzione con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l’anno 2020, di disposizioni e relative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie (art. 135);
- si introduce una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l’attività di ricerca in ambito Covid-19 (art. 244);
- si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud“, a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio- economici dell’emergenza Covid-19 (art. 245);
- si prevede la concessione di contributi nell’importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020- 2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica (art. 246).
- si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l’audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, comma 7);
- si estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (art. 183, comma 9).
Inoltre, con specifico riferimento ai lavoratori e alle imprese si taluni settori:
- si proroga (dal 31 maggio 2020) al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’IVA, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (di cui all’art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), e 4, del D.L. 18/2020). In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, comma 1, lett. a)).
Misure per lo sport
Intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 61, co. 1, 2, lett. b), e p), 4 e 5) si proroga (dal 31 maggio 2020) al 30 giugno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Il termine di sospensione resta, invece, fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì (rispettivamente, dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020), al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti sospesi. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, comma 1, lett. a)); sempre intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 95), si proroga (dal 31 maggio 2020) al 30 giugno 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissato ora al 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (art. 216, comma 1); al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati (art. 216, comma 2); si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito (art. 216, comma 3).
Per gli utenti, si prevede che i soggetti che hanno acquistato abbonamenti per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva (art. 216, comma 4).
La relazione illustrativa della misura agevolativa Art. 216 A) Comma 1 La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. B) Comma 2 Con la norma in commento, i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. C) Comma 3 Le misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini dell’esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum principis l’utilizzabilità dell’immobile locato secondo l’uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un’alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell’ordinamento. D) Comma 4 Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. |
Interventi nel settore dell’informazione
Gli interventi nel settore dell’informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell’editoria e limitare l’impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta.
In particolare:
si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98) che ha commisurato l’importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta è ora elevato (dal 30) al 50% ed è direttamente fissato in euro 60 mln il tetto di spesa: nell’ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di euro 40 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di euro 20 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 186);
per il 2020, si prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari all’8% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di euro 24 mln. (art. 188). Al contempo, per le testate edite in formato digitale si riconosce un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di euro 8 mln (art. 190). Entrambi i crediti di imposta non sono cumulabili con i contributi diretti.
Inoltre, sempre per il 2020:
ai fini dell’IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell’80% previsto in via ordinaria) (art. 187);
si prevede un bonus una tantum per gli esercenti delle edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di € 500 per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di € 7 mln (art. 189);
La relazione illustrativa delle misure agevolative Art. 186 Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l’anno in corso – un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un’indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto. Art. 187 La norma è orientata a introdurre per l’anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria. Art. 188 La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria.
Art. 189 Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 – in quanto attività economiche ammesse alla prosecuzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell’assicurare la continuità dei servizi da esse erogati. Art. 190 Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
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- si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all’annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo (art. 191);
- si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 22), la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l’INPGI (art. 193).
Settore postale
Si estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l’ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali – connesse all’emergenza epidemiologica – per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza (articolo 46).
Infrastrutture
Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture,
Con riferimento al settore dei trasporti:
- viene istituito un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall’articolo 33-bis del D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l’utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane (articolo 229);
- si modifica il regime del buono mobilità come originariamente previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 stabilendo che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a rottamazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 estende per l’acquisto, a fronte della rottamazione di autoveicoli e motoveicoli inquinanti, nei tre anni successivi, non soltanto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, di biciclette anche a pedalata assistita o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ma anche di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall’articolo 33-bis del D.L. n. 162 del 2019 (monopattini elettrici, hoverboard, segway, etc.).