• 26/04/2024 13:26

“Ricordiamo ai nostri iscritti che l’erogazione dell’Indennità relativa ai mesi di aprile e di maggio 2020, per i professionisti iscritti alle Casse professionali, è subordinata all’emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale che dovrà stabilire: i requisiti di accesso, i limiti di reddito, le modalità di presentazione della domanda e criteri per la graduatoria”.

(Cosi, comunicato pubblicato nella pagine del sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – CNPR, http://www.cassaragionieri.it)

 

Si ricorda che l’articolo 78 del decreto legge cd. “Rilancio” ha modificato l’articolo 44 del D.L. 18/2020. Nel dettaglio, la novella riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro (prevista per il solo mese di marzo 2020 dall’articolo 44 del D.L. 18/2020 cit.) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale).

Viene, altresì, innalzato da 30 giorni a 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 44 il termine per la emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto.

Si dispone, infine, che per il riconoscimento della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Di conseguenza, si dispone l’abrogazione dell’articolo 34 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, intervenuto successivamente in funzione interpretativa dell’articolo 44, in base al quale i soggetti alle categorie sopra elencate, per poter accedere al sostegno di cui alla disposizione in commento, dovevano intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva. In pratica, Con l’abrogazione dell’articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, non viene più richiesto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva di detti professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Come evidenziato dalla relazione tecnica al provvedimento, la disposizione modifica la platea dei beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero i professionisti iscritti agli enti di diritto privato. Da un lato si introducono due ulteriori requisiti per accedere all’indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall’altro abrogando il requisito dell’esclusività dell’iscrizione agli enti di previdenziali in esame (art. 34, DL 23/2020), si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.