• 26/04/2024 17:09

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020 il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2019.

Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 contiene alcune rilevanti novità.

Di seguito le principali modifiche.

 

Frontespizio

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 8 nell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) esonerati dall’apposizione del visto di conformità.

La nuova casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

In particolare, il citato comma 11, prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598), una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).

 

 

I benefici per rimborsi e compensazione IVA previsti per i contribuenti più affidabili

 

Come anticipato, ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 sono individuati gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA.

In particolare, i benefici per rimborsi e compensazione IVA sono:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Relativamente ai crediti IVA maturati nell’anno d’imposta, i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Con riferimento alla lettera a), del comma 11 dell’articolo 9-bis con il richiamato provvedimento del 10 maggio 2019, è stato previsto che l’accesso al beneficio sia subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 50mila euro risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019;
  • alla compensazione dei crediti IVA infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020;
  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 20mila euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018.

Nello specifico, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5 mila euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009, come modificato dall’articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017.

 

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020.

 

Si ricorda a tal proposito che il paragrafo 2.3 del citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 prevede che le soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA sulla dichiarazione annuale ai fini IVA 2020 e sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale 2020 siano cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020. Pertanto, la soglia di 50.000 euro è riferita alla somma di tutti i crediti IVA “beneficiabili” (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019). (Cfr. circolare n. 17/E del 2019 – § 4, in “Finanza & Fisco” n. 24/2019, pag. 1173).

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b), del comma 11 dell’articolo 9-bis, è previsto che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2020, per un importo non superiore a 50mila euro annui, sia condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30mila euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

 

Anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.

 

Sul punto, la circ. n. 20/E del 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1296) ha chiarito ulteriormente che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina applicabile in caso di compensazione o rimborso dei crediti IVA fissi i limiti con riferimento a ciascun periodo d’imposta. È pertanto irrilevante che gli importi chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d’imposta diversi.

Tanto premesso, spiega la citata la circolare n. 20 del 2019, “il contribuente che ha già provveduto a richiedere, nel corso del 2020, rimborsi IVA complessivi per 43.000 euro (25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020) se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 una richiesta di rimborso di 22.000 euro relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero previsto dal comma 11, lett. b) dell’art. 9-bis, atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento della soglia, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Visto di conformità

 

Per i contribuenti obbligati al visto – in alternativa possibile sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile – necessario, com’è noto, per l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro, soccorre invece l’apposito riquadro Visto di conformità” riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

 

Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

1. il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

3. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 3) , il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

 

4. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

 

5. in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

6. in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindaca- li di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette asso- ciazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

 

7. in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

 

In merito al punto 7), (cfr. Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 19/2017, pag. 1515) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  • la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindaca- li di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  • la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  • il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2019, pag. 1917), ha messo in guardia i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità. In particolare, l’Agenzia dopo aver richiamato le disposizioni normative disciplinanti il rilascio del visto, ha confermato “l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione”. A tal proposito evidenzia che, con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato, infatti, chiarito che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

Peraltro, la risoluzione, dopo aver di precisato i casi in cui il visto di conformità deve intendersi non validamente rilasciato dai professionisti, elenca le conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità. Prima tra tutte il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle norme sul rilascio del visto di conformità.

In particolare, con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità, l’Agenzia con il citato documento di prassi, osserva che l’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1023), ha modificato sia l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, sia l’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78 del 2009, prevedendo, tra l’altro, che «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.».

Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:

  • deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA [cfr. articolo 38-bis, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972];
  • è sanzionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997, con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 78 del 2009 o dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013.

Quanto poi al soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trovano applicazione rispettivamente l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che disciplina, appunto, l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità previste nelle ipotesi individuate dal medesimo articolo”.

 

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all’attività

 

Nella sezione 2 il rigo VA11 quest’anno è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. Conseguentemente è stato eliminato il rigo VA16 dello scorso anno che aveva contenuto analogo.

 

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

 

Nella sezione 1, rigo VE3, è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.

 

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 1, rigo VF4, è stata prevista l’indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF4 a VF14 della sezione sono stati rinumerati.

Il rigo VF16 quest’anno è costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 legge n. 205 del 2017.

Nella sezione 3-B, rigo VF41, è stata prevista la percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.

 

Quadro VQ – Versamenti periodici omessi

 

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei.

 

 

Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale

 

Nella sezione 2, è stato previsto il rigo VL12, per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.

Nella sezione 3, rigo VL30, sono stati previsti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

 

 

 

Quadro VP – Liquidazioni periodiche IVA

 

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai contribuenti avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 896), di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. In tale ipotesi, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Pertanto, il quadro, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

Quadro VX – Determinazione dell’iva da versare o a credito

 

Rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore. Nel campo 7 è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 3, è stato previsto il rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

 

Prospetto IVA 26/PR

 

Nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017. Nel campo 11 è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

Nel quadro VW, sezione 2, sono stati previsti nel rigo VW30 i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. È stato, inoltre, previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.