L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.
In particolare, il comma 1 reca le modalità di definizione agevolata degli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119).
Condizione per l’accesso alla definizione agevolata è che si tratti di atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.
La procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto legge in parola).
Sul punto la relazione accompagnatoria a precisa che “Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già presentate e che prorogano il suddetto termine. Pertanto il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, tali istanze”.
Il comma 2 reca le modalità di definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in commento).
Nelle predette ipotesi l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria invia al contribuente un invito a comparire, nel quale è tra l’altro indicato l’importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.
Si segnala peraltro che dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione all’invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell’art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).
Anche tali atti possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento).
Il comma 3 si riferisce invece alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). I contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata versando, entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, (13 novembre 2018) le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette
Il comma 4 chiarisce che tutte le predette definizioni agevolate si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata entro i termini relativi a ciascuna tipologia di atto che si intende definire.
Con riferimento agli adempimenti successivi il citato comma 4 rinvia, alle disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In sintesi, il richiamato comma 2 dell’articolo 8 del D.lgs. 218/97 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento alle l’importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il successivo comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.
L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate» di cui l’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.
Per le somme così definite è esclusa la compensazione (prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività, relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai già commentati commi 1, 2 e 3.
Ai sensi del comma 5, fa eccezione alla regola dei commi precedenti l’ipotesi di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
Ai sensi del comma 6, sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.
Il comma 7 chiarisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
Il comma 8 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 2
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.



