• 26/04/2024 10:55

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 il decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 del Ministero del turismo, recante: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Si ricorda che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza

L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Link al testo del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021