• 02/05/2024 15:37

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto “Alluvioni”, che introduce le prime misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in talune zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana. Il decreto-legge è entrato in vigore il 2 giugno 2023.

 

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge del 1° giugno 2023, n. 61

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» – Atto Camera n. 1194

Link al testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023

 

 

Tra le misure fiscali contenute nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, assumono particolare rilevanza quelle che sospendono i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Di seguito, una sintesi delle misure contenute nel D.L. che assumono particolare rilievo:

 

 

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Articolo 1

 

L’articolo 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», intende sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023.

Il comma 1 chiarisce l’ambito applicativo della disposizione, la quale operana nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame.

Il comma 2, nei confronti dei predetti soggetti, sospende i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Nel medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi del comma 3 la sospensione opera con riferimento ai termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

Il comma 4 sospende dal 1° maggio al 31 agosto 2023 anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivo in materia tributaria e previdenziale previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di accertamento esecutivo doganale di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 nonché dalle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari delle entrate degli enti territoriali di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dagli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi del comma 5, per i casi disciplinati dai commi precedenti (da 2 a 4) non si provvede al rimborso di quanto già versato.

Il comma 6 sospende, per il medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023), nei confronti dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione:

  • i termini degli adempimenti tributari;
  • i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi.

Ai sensi del comma 7, i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 (versamenti tributari) e 3 (ritenute e trattenute) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Con riferimento invece agli atti esecutivi, ovvero alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’Agenzia delle entrate, agli accertamenti esecutivi doganali non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, sospesi ai sensi del comma 2, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Anche i termini di versamento relativi a somme contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Ai sensi del comma 8 si applica, anche in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali recata dall’articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Tale disciplina si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari della riscossione di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Il richiamato articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, al comma 1 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportino altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle citate disposizioni dello Statuto del contribuente. Il comma 1 prevede che, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Il successivo comma 3 dispone che nel periodo di sospensione l’Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento.

 

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti – più precisamente, le norme contenute nei commi da 1 a 8 – si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata della cosiddetta «tregua fiscale» disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si tratta, in particolare dei seguenti istituti:
  • la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 della legge di bilancio 2023;
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cd. ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, cioè gli istituti disciplinati dai commi da166 a 226 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cosiddetta «Rottamazione-quater»), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di tre mesi.

 

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Sono altresì sospesi i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata di cui agli artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

 

Notifica cartelle e procedure di riscossione

Sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.

 

Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame i termini e le scadenze della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i), sono prorogati di 3 mesi. Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.

Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.

 

Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, (edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti) del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione.

Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell’allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.

La sospensione riguarda le rate non ancora pagate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si prevede inoltre che il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il comma 12 prevede che, nei territori individuati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi a: energia elettrica, gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate), acqua, rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l’ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali.

 

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
Articolo 3

 

L’articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 al fine di assicurare ai soggetti interessati i diritti di difesa e tutte le garanzie procedurali previste dall’ordinamento, dispone il rinvio, su istanza della parte o del difensore, delle udienze fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e la sospensione nel medesimo periodo – dunque dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 – dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto (ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni nonché per la proposizione di ricorsi amministrativi) dei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui una delle parti abbia la residenza, sia domiciliata o abbia la sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame ovvero uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

Più nel dettaglio il comma 1 prevede la sospensione fino al 31 luglio 2023 dei termini – inclusi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi – per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui:

  • una delle parti al 1° magio 2023 era residente o domiciliata o aveva sede nei comuni alluvionati (indicati nel citato allegato 1);
  • uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei suddetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, si dispone il differimento dell’udienza o dell’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 2 prevede il rinvio – su istanza di parte (su istanza proposta in qualsiasi forma dalla parte o dal difensore) – a data successiva al 31 luglio 2023, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali.

La disposizione fa salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

 

Sospensione di termini in favore delle imprese
Articolo 11

 L’articolo 11 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 prevede che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’ allegato 1 al decreto-legge in esame sono sospesi dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla camera di commercio;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere.

In particolare, il comma 1 dispone la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, dei termini relativi a:

  • i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 202
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Ai sensi del comma 2, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Il comma 3 sospende, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’ allegato 1 al decreto-legge in esame, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio.

Il comma 4, infine, prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.