Come previsto dal D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e al suo posto subentra (Sicilia esclusa) l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l’Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Cambia anche il portale internet, raggiungibile all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it .
In Gazzetta il D.P.C.M. di approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2017, n. 150, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017, recante: l’Approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nella Statuto all’ articolo 9 (Organizzazione), nero su bianco, l’obbligo del rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e dello Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. Il “nuovo” ente ai sensi dell’articolo 2 delle Statuto assume la qualifica di Agente della riscossione e svolgerà tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:
a) svolgerà l’attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;
b) potrà effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;
2) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell’Agenzia delle entrate, già svolte dalle società del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

