• 18/04/2024 17:14

 

Pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 – seconda alinea – del precedente Provvedimento del 23 marzo 2021 avente ad oggetto «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021».

La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. n.41/2021) per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi.

Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi. In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata nel mese di dicembre 2019.

Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

A seguito di tale chiarimento, sono approvate le modifiche alle istruzioni al modello.